STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
|
Diritto Industriale | Diritto dell’Informatica | varie |
|
|
Avvocati: basta una E-mail per provare il conferimento del
mandato di consulenza |
Con la
sentenza n. 2319/2016 la Cassazione ha accolto il ricorso di un avvocato
avverso la decisione del Tribunale di Milano che non lo aveva ammesso al
passivo di un fallimento per il credito da lui vantato, a titolo di
corrispettivo, per prestazioni professionali rese a favore della società
fallita. Per il
Tribunale, infatti, l’avvocato aveva effettuato le prestazioni senza un
formale mandato. Tra l'altro, i documenti a sostegno della domanda, di natura
telematica (ossia e-mail), non possedevano neppure il requisito della sicura
provenienza da soggetto identificato e, pertanto, non risultava dimostrato il
mandato professionale. La Suprema
Corte, invece, accogliendo il ricorso del legale, rammenta che, proprio nella
materia concorsuale, ha già ritenuto, “con un principio cui dare continuità, che il mandato professionale per
l’espletamento di attività di consulenza e comunque di attività
stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta … potendo essere conferito in
qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e potendo il giudice … tenuto conto
della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra
circostanza, ammettere l’interessato a provare, anche con testimoni, sia il
contratto che il suo contenuto …”. Inoltre già
la stessa Cassazione, con sentenza n. 8850/2004, aveva riconosciuto che “il mandato professionale può essere
conferito anche in forma verbale, dovendo in tal caso la relativa prova
risultare, quantomeno in via presuntiva, da idonei indizi plurimi, precisi e
concordanti ...". (Corte di
Cassazione, sezione I civile, sentenza 19 gennaio 2016 - 5 febbraio 2016, n.
2319) (22 luglio 2016) |
|
|
|
Diritto Industriale | Diritto dell’Informatica | varie |