STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
|
Diritto Industriale | Diritto dell’Informatica | varie |
|
|
Sulla
violazione del Domicilio Informatico |
Con la
sentenza n. 42021 del 2012 la Cassazione ha confermato la sentenza del
giudice di merito con la quale era stato condannato un (ex) dipendente di
un’azienda perché responsabile del reato di cui agli articoli 81, capoverso,
e 615 ter, codice
penale. Il reo,
avendo lavorato per anni come responsabile dell’ufficio del personale, con
mansioni di tecnico informatico, ed essendo a conoscenza degli indirizzi
e-mail degli impiegati, si era introdotto abusivamente nel server
di posta elettronica dell’azienda
<effettuando da postazione presso la sua abitazione, molteplici tentativi
di violazione di accesso a caselle postali e-mail di membri della società,
alcuni dei quali giunti a buon fine, violando molti account dei dipendenti e
trasmettendo altresì e-mail> (attinenti alla pronosticata
chiusura dell’azienda e contenenti insulti diretti ai dirigenti) <destinate al servizio di posta
elettronica interna mediante gli account violati>. Per la
Suprema Corte è pienamente legittima la querela presentata dal legale rappresentante
della società titolare del server di posta elettronica violato. <La piena legittimità della
querela … emerge dalla razionale interpretazione della norma>
(art. 615 ter, codice penale) <in
esame>. Infatti,
con la previsione di detto articolo, introdotto dalla legge n. 547/1993, <il legislatore ha assicurato la protezione del “domicilio informatico”
quale spazio ideale
(ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della persona, ad esso
estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene
anche costituzionalmente protetto.> <Tuttavia,
l’art.
615 ter cod. pen. non si limita a tutelare
solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi
informatici protetti,
ma
offre una tutela più ampia che si concreta nello “jus
excludendi alios”> (cioè diritto di escludere tutti gli
altri) <quale che sia il contenuto dei dati
racchiusi in esso,
purchè attinente alla sfera di pensiero o
all’attività, lavorativa o non, dell’utente; con la conseguenza che la tutela
della legge si estende anche agli aspetti economici-patrimoniali dei dati, sia che il titolare dello “jus excludendi” sia persona
fisica, persona giuridica, privata o pubblica, o altro ente> (Corte di
Cassazione, quinta sezione penale, sentenza 8 maggio 2012 – 26 ottobre 2012,
n. 42021) (17 dicembre 2015) |
|
|
|
Diritto Industriale | Diritto dell’Informatica | varie |