STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Il
Nome del titolare di Utenza Mobile? Dato
coperto da segreto. E
se il dipendente della società telefonica ... |
Il
dipendente di una società telefonica che divulga (nello specifico,
comunicandolo ad un investigatore privato) i “dati personali identificativi”
del titolare di un “numero di cellulare” commette il reato di “rivelazione di
segreto d’ufficio” (art. 326, cod. pen.). Con la
sentenza n. 7370/2013 la Cassazione rammenta che “Per la giurisprudenza di questa Corte”
(vedi sentenza n. 4694/2011) “il delitto di rivelazione di segreti
d'ufficio previsto
dall'art.
326 c.p., comma 1,
importa per la sua configurabilità sotto il profilo materiale che sia portata a conoscenza di una persona
non autorizzata una notizia destinata a rimanere segreta …”. “… l'elemento distintivo del reato in
disamina
… deve
riguardare notizie "di ufficio", concernenti, dunque un atto o un
fatto della pubblica amministrazione in senso lato”. Precisa
la Corte che
“… quello
legato alle comunicazioni mantiene i connotati propri del servizio di
pubblico interesse,
essendo indifferente
che allo svolgimento dello stesso concorrano, anche in via non esclusiva, enti
ed imprese
concessionarie aventi natura privata …” e, pertanto, “… i dipendenti di un ente o di una società
concessionaria, anche in via non esclusiva, di un servizio di interesse
pubblico, vanno considerati
incaricati di un pubblico servizio ….”. “… le generalità e i riferimenti personali
identificativi del
titolare di una utenza mobile costituiscono dato non conoscibile all'esterno se non grazie al consenso in tal
senso prestato dall'interessato” e “Rientrano … tra i dati … la cui comunicazione o diffusione, sempre se il fatto non costituisce
reato più grave … è
esplicitamente sanzionato penalmente…” “Se nel caso regolato dalla normativa
sulla privacy la posizione soggettiva tutelata e violata attiene alla
riservatezza … laddove la propalazione indebita si intersechi … con lo svolgimento del servizio
pubblico
in
ragione del quale si è a conoscenza di dati (non solo riservati ma) altrimenti coperti dal segreto, entra in gioco la
diversa fattispecie sanzionatoria prevista dall'art. 326 c.p." “Che … i dati in questione" - prosegue la Corte - "siano coperti dal segreto è considerazione che trova sponda costituzionale nell'art.
15 Cost., norma che colora in sè tutto il settore delle comunicazioni. Tant'è che l'accesso ai dati
identificativi dell'utente, al
pari di quelli afferenti il traffico (principalmente i tabulati) e di quelli inerenti la stessa
ubicazione per la localizzazione degli apparecchi di trasmissione e ricezione
... vedono
esclusivamente limitata la possibilità di accesso ad un intervento
dell'autorità giudiziaria (il decreto motivato del PM di cui al D.L.vo n° 196/2003, art. 132), solo in esito al quale il
gestore chiamato al trattamento degli stessi è legittimato alla
comunicazione” “Trattasi dunque di dati coperti dal segreto
conosciuti solo in forza dell'attività legata al servizio pubblico … “ e, quindi, ribadisce la Suprema
Corte, “La propalazione indebita di tali dati, dunque, concreta in sè sia
il pericolo effettivo di lesione al buon andamento del servizio pubblico
affidato al gestore sia
la violazione del dovere di segretezza gravante sui soggetti chiamati a
gestire il dato”.
(Corte di
Cassazione, VI sezione penale, sentenza 5 dicembre 2012 – 14 febbraio 2013,
n. 7370 (23 dicembre 2015) |
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