STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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Il Nome del titolare di Utenza Mobile?

Dato coperto da segreto.

E se il dipendente della società telefonica ...

 

 

Il dipendente di una società telefonica che divulga (nello specifico, comunicandolo ad un investigatore privato) i “dati personali identificativi” del titolare di un “numero di cellulare” commette il reato di “rivelazione di segreto d’ufficio” (art. 326, cod. pen.).

 

Con la sentenza n. 7370/2013 la Cassazione rammenta che “Per la giurisprudenza di questa Corte” (vedi sentenza n. 4694/2011) il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio previsto dall'art. 326 c.p., comma 1, importa per la sua configurabilità sotto il profilo materiale che sia portata a conoscenza di una persona non autorizzata una notizia destinata a rimanere segreta …”.

 

“… l'elemento distintivo del reato in disaminadeve riguardare notizie "di ufficio", concernenti, dunque un atto o un fatto della pubblica amministrazione in senso lato”.

 

Precisa la  Corte che  “… quello legato alle comunicazioni mantiene i connotati propri del servizio di pubblico interesse, essendo indifferente che allo svolgimento dello stesso concorrano, anche in via non esclusiva, enti ed imprese concessionarie aventi natura privata …”  e, pertanto,  “… i dipendenti di un ente o di una società concessionaria, anche in via non esclusiva, di un servizio di interesse pubblico, vanno considerati incaricati di un pubblico servizio ….”.

 

“… le generalità e i riferimenti personali identificativi del titolare di una utenza mobile costituiscono dato non conoscibile all'esterno se non grazie al consenso in tal senso prestato dall'interessato”  Rientrano …  tra i dati  … la cui comunicazione o diffusione, sempre se il fatto non costituisce reato più grave … è esplicitamente sanzionato penalmente…”

 

Se nel caso regolato dalla normativa sulla privacy la posizione soggettiva tutelata e violata attiene alla riservatezza  … laddove la propalazione indebita si intersechi con lo svolgimento del servizio pubblico in ragione del quale si è a conoscenza di dati (non solo riservati ma) altrimenti coperti dal segreto, entra in gioco la diversa fattispecie sanzionatoria prevista dall'art. 326 c.p."

 

“Che … i dati in questione" - prosegue la Corte - "siano coperti dal segreto è considerazione che trova sponda costituzionale nell'art. 15 Cost., norma che colora in tutto il settore delle comunicazioni.  Tant'è che l'accesso ai dati identificativi dell'utente, al pari di quelli afferenti il traffico (principalmente i tabulati) e di quelli inerenti la stessa ubicazione per la localizzazione degli apparecchi di trasmissione e ricezione  ... vedono esclusivamente limitata la possibilità di accesso ad un intervento dell'autorità giudiziaria (il decreto motivato del PM  di cui al D.L.vo n° 196/2003, art. 132), solo in esito al quale il gestore chiamato al trattamento degli stessi è legittimato alla comunicazione”

 

Trattasi dunque di dati coperti dal segreto conosciuti solo in forza dell'attività legata al servizio pubblico … “ e, quindi, ribadisce la Suprema Corte, La propalazione indebita di tali dati, dunque, concreta in sia il pericolo effettivo di lesione al buon andamento del servizio pubblico affidato al gestore sia la violazione del dovere di segretezza gravante sui soggetti chiamati a gestire il dato”.

 

(Corte di Cassazione, VI sezione penale, sentenza 5 dicembre 2012 – 14 febbraio 2013, n. 7370

 

 

(23 dicembre 2015)

 

 

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