STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

Home Page | Lo Studio

Diritto Industriale  |  Diritto dell’Informatica  |  varie

 

 

 

Concorrenza Sleale su Google

(tramite il servizio Adwords)

 

 

Con la interessante ordinanza 17.06.2014 il Tribunale di Napoli (confermando il precedente decreto emesso “inaudita altera parte” il 29.05.2014) si è pronunciato su un caso di concorrenza sleale posta in essere tramite il servizio Google Adwords.   Servizio, questo, che, a pagamento, permette di inserire spazi pubblicitari all’interno delle pagine di ricerca di Google.

 

Nel caso specifico, un’azienda aveva pubblicato un annuncio pubblicitario (utilizzando Google Adwords) all’interno del quale veniva citato il nome a dominio della società concorrente.  Cliccando sull’annuncio si veniva indirizzati automaticamente sul sito dell’inserzionista.

 

La società titolare del nome a dominio, però, contestando la legittimità del messaggio pubblicitario della concorrente, con ricorso d’urgenza (art. 700 c.p.c. ) ha adito il Tribunale di Napoli chiedendo la immediata cessazione di tali atti di concorrenza sleale.

Il Tribunale, decidendo, parte dalle seguenti premesse (in linea di diritto):

 

“a)  che … costituisce concorrenza sleale ex art 2598, comma 1, c.c., l’uso confusorio di segni distintivi atipici ovvero il compimento di atti compiuti con mezzi di concorrenza confusoria;

 

b)  che …. il segno oggetto dell’uso confusorio dovrà essere dotato di capacità distintiva, usato legittimamente dal soggetto che ne chiede tutela ed effettivamente confondibile con il segno illegittimamente usato dal terzo;

 

….

 

d)  che la tutela anticoncorrenziale può essere richiesta ove sussista un rischio di confondibilità;

 

e)  che il giudizio di confondibilità verte sul riscontro del pericolo di confusione tra le imprese e/o tra i relativi prodotti …;

 

f)  che il consumatore di riferimento … soprattutto ove si verta in ipotesi di beni di valore non particolarmente elevato, deve intendersi quelle che agisce con i criteri … della media diligenza;

 

g)  che tra i segni tutelabilirientra anche il domain name che – oltre a costituire strumento tecnico d’indirizzo del World Wide Web – … identificano e contraddistinguono il sito mediante il quale l’impresa offre i suoi prodotti: essi constano di tre elementi, tra cui il Second Level Domain, che costituisce il cuore del dominio;

 

h) che può integrare i profili illeciti … anche l’utilizzo di segni distintivi altrui come “parole chiave” per la ricerca in Rete, noto come fenomeno del c.d. keyword advertising … :  in particolare, il servizio di posizionamento a pagamento Adwords, fornito dai più comuni motori di ricerca, consente che si collochi un link tra quelli sponsorizzati, con la conseguenza di forzare detta ricerca.   Ne consegue che l’inserimento di una o più parole chiave nel link pubblicitario, costituenti un segno distintivo altrui, assume il carattere d’illecito sotto il duplice profilo della concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 e n. 3, cod. civ., comportando non solo un’indubbia attività confusoria, appropriativa di pregi altrui e, nel complesso, professionalmente scorretta ed idonea, per confusione e sviamento di clientela, a danneggiare l’altrui azienda, ma anche una violazione del segno, con un conseguente concreto pericolo di confusione;

 

i)  che … il titolare di un diritto di proprietà industriale (quale il domain name) può chiedere che si disposta l’inibitoria di qualsiasi violazione … del suo diritto …;

 

l)  d’altra parte … la pericolosità del ritardo deve essere considerata insita nelle conseguenze irreversibili che la contraffazione può produrre nel mercato nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria …”

 

Il Tribunale, ciò premesso, rilevato che

 

“A)  il link utilizzato … riproduce effettivamente il cuore dei domini dalla ricorrente …;

 

B)  che detti dominio "…. in virtù dell’uso …” (non solo sul motore di ricerca Google ma anche su Twitter, YouTube, Facebook e Skype) “ma anche con diffusione di materiare pubblicitario … e con articoli di stampa ha assunto nel tempo una sua capacità distintiva ….;

 

C)  che le due società operano nel medesimo settore, avvalendosi a fini commerciali … soprattutto del web;

 

D)  che … sussiste evidente il rischio di confusione tra i soggetti ed i prodotti da questi realizzati;

 

….

 

conferma il decreto emesso inaudita altera parte il 29 maggio 2014 …. 

 

e

 

1)  ordina ….. la immediata cessazione dalla ripetizione e/o dal proseguimento delle violazioni accertate e consistenti nella pubblicazione, in ogni sede, di annunci pubblicitari contenenti la locuzione …. ;

 

2)  fissa in € 200,00 la penalità da pagare … per ogni violazione successivamente constatata al presente provvedimento e di € 300,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dello stesso;

 

3)  condanna … al pagamento delle spese della presente fase … che liquida in € 450,00 per spese ed in € 3.000,00 per compensi, oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge”

 

(Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d’impresa, ordinanza 17.06.2014)

 

 

(1 giugno 2016)

 

 

Torna all'inizio

 

 

 

 

Home Page | Lo Studio

Diritto Industriale  |  Diritto dell’Informatica  |  varie