STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Concorrenza
Sleale su Google (tramite
il servizio Adwords) |
Con la
interessante ordinanza 17.06.2014 il Tribunale di Napoli (confermando il
precedente decreto emesso “inaudita altera parte” il 29.05.2014) si è
pronunciato su un caso di concorrenza
sleale posta in essere tramite il servizio Google Adwords. Servizio, questo, che,
a pagamento, permette di inserire spazi pubblicitari all’interno delle pagine
di ricerca di Google. Nel caso
specifico, un’azienda aveva pubblicato un annuncio pubblicitario (utilizzando Google Adwords) all’interno
del quale veniva citato il nome a dominio della società concorrente. Cliccando sull’annuncio si
veniva indirizzati automaticamente sul sito dell’inserzionista. La società
titolare del nome a dominio, però, contestando la legittimità del messaggio
pubblicitario della concorrente, con ricorso d’urgenza (art. 700 c.p.c. ) ha adito il Tribunale di Napoli
chiedendo la immediata cessazione di tali atti di concorrenza sleale. Il
Tribunale, decidendo, parte dalle seguenti premesse (in linea di diritto): “a)
che … costituisce concorrenza sleale ex art 2598, comma 1, c.c., l’uso confusorio di segni distintivi atipici ovvero il
compimento di atti compiuti con mezzi di concorrenza confusoria; b)
che …. il segno oggetto dell’uso confusorio dovrà
essere dotato di capacità distintiva, usato legittimamente dal soggetto che
ne chiede tutela ed effettivamente confondibile con il segno illegittimamente
usato dal terzo; …. d)
che la tutela anticoncorrenziale può essere richiesta ove sussista un rischio
di confondibilità; e)
che il giudizio di confondibilità verte sul
riscontro del pericolo di confusione tra le imprese e/o tra i relativi
prodotti …; f)
che il consumatore di riferimento … soprattutto ove si verta in ipotesi di
beni di valore non particolarmente elevato, deve intendersi quelle che agisce
con i criteri … della media diligenza; g)
che tra
i segni tutelabili
… rientra
anche il domain name che – oltre a costituire strumento
tecnico d’indirizzo del World Wide Web – … identificano e contraddistinguono
il sito mediante il quale l’impresa offre i suoi prodotti: essi constano di
tre elementi, tra cui il
Second Level Domain,
che
costituisce il cuore del dominio; h) che può integrare i profili illeciti … anche l’utilizzo di segni distintivi altrui
come “parole chiave” per la ricerca in Rete, noto come fenomeno del c.d.
keyword advertising … : in particolare, il servizio di posizionamento a
pagamento Adwords, fornito dai più comuni motori di
ricerca, consente che si collochi un link tra quelli sponsorizzati, con la
conseguenza di forzare detta ricerca. Ne consegue che l’inserimento di una o più parole
chiave nel link pubblicitario, costituenti
un segno distintivo altrui, assume il carattere d’illecito sotto il duplice profilo della
concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 e n. 3, cod. civ., comportando non solo un’indubbia attività confusoria,
appropriativa di pregi altrui e, nel complesso, professionalmente
scorretta
ed idonea, per confusione e sviamento di clientela, a danneggiare l’altrui
azienda,
ma anche
una violazione del segno, con un conseguente concreto pericolo di confusione; i)
che … il titolare di un diritto di proprietà industriale (quale il domain name) può chiedere che si disposta l’inibitoria di
qualsiasi violazione … del suo diritto …; l)
d’altra parte … la pericolosità del ritardo deve essere considerata insita
nelle conseguenze irreversibili che la contraffazione può produrre nel mercato
nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria …” Il
Tribunale, ciò premesso, rilevato che “A)
il link utilizzato … riproduce effettivamente il cuore dei domini dalla
ricorrente …; B)
che detti dominio "….
in virtù dell’uso …” (non solo sul motore di ricerca Google ma
anche su Twitter, YouTube,
Facebook e Skype) “ma anche con diffusione di
materiare pubblicitario … e con articoli di stampa ha assunto nel tempo una
sua capacità distintiva ….; C)
che le due società operano nel medesimo settore, avvalendosi a fini
commerciali … soprattutto del web; D)
che … sussiste evidente il rischio di confusione tra i soggetti ed i prodotti
da questi realizzati; …. conferma
il decreto emesso inaudita altera parte il 29 maggio 2014 …. e 1)
ordina ….. la immediata cessazione dalla ripetizione e/o dal proseguimento
delle violazioni accertate e consistenti nella pubblicazione, in ogni sede,
di annunci pubblicitari contenenti la locuzione …. ; 2)
fissa in € 200,00 la penalità da pagare … per ogni violazione
successivamente constatata al presente provvedimento e di € 300,00 per ogni
giorno di ritardo nella esecuzione dello stesso; 3)
condanna … al pagamento delle spese della presente fase … che liquida in €
450,00 per spese ed in € 3.000,00 per compensi, oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge” (Tribunale
di Napoli, Sezione specializzata in materia d’impresa, ordinanza 17.06.2014) (1 giugno 2016) |
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