STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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Fornitura di Sistema Informatico, Risoluzione parziale del contratto e Risarcimento danni

 

 

Una interessante sentenza è quella pronunciata, alcuni anni orsono, dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, su un caso di fornitura di sistema informatico (ad una ditta di trasporti), del successivo contestato inadempimento della fornitrice con richiesta, da parte della cliente, di risoluzione del contratto (con restituzione delle somme versate) e di condanna al risarcimento dei danni.

 

Riporto alcuni estratti della sentenza:

 

<Le parti hanno concluso … un contratto, avente ad oggetto la fornitura di elementi hardware, di un programma standard, di una personalizzazione per la gestione dei trasporti, oltre alla assistenza successiva …>.

 

<Sulla base delle prove testimoniali assunte, della documentazione … e dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata … è risultato provato che … ha correttamente adempiuto la propria prestazione in relazione alla fornitura degli elementi hardware e del programma standard, mentre ha omesso parzialmente la fornitura di taluni programmi personalizzati e ne ha consegnato altri difettosi>.

 

<La presenza dei vizi è stata … accertata dal CTU, il quale ha confermato che “sono presenti errori sui programmi personalizzati” …>.

<... nonostante il contratto … contenga una indicazione generica della obbligazione … (“personalizzazione gestione trasporti”), le successive missive inviate … alla cliente contengono una specificazione dettagliata dell’oggetto di detta prestazione: … consegnare i programmi “gestione fatturazione in automatico da gestione viaggi/spedizione”, “gestione spese autisti” e “gestione centri di costo” … impegno … di consegnare i programmi “stampe statistiche clienti-fornitori”, “visualizzazioni situazione viaggi-spedizioni” “stampa giornale degli affari” …>

 

<Il CTU nominato … ha concluso che “la parte dei programmi personalizzati non sono completi, si stima la quota mancante pari al 10%...>.

 

“Una volta accertata la sussistenza di un parziale inadempimento … deve valutarsi se … sia grave e, quindi, giustifichi la risoluzione del contratto, così come richiesta …”.

 

<Ritiene questo Giudice che la mancata consegna all’acquirente di alcuni programmi integri una ipotesi di inadempimento contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto, essendo l’intero software momento indefettibile per il raggiungimento degli scopi voluti dall’acquirente e quindi essenziale al sinallagma contrattuale …>.

 

“Deve, quindi, concludersi che l’inadempimento posto in essere …. sia da qualificarsi come grave, dal momento che … ha in parte omesso la consegna di taluni programmi promessi e quelli consegnati presentano dei vizi di funzionamento”.

 

<Detto inadempimento, infatti, ha compromesso nella sua interezza la utilizzabilità del sistema richiesto … al fine di fare fronte alle sue esigenze …>.

 

<Tuttavia ritiene questo giudice che debba procedersi alla risoluzione parziale del contratto concluso tra le parti, con conseguente riduzione … del solo prezzo pattuito in relazione alla personalizzazione del programma>.

 

<La risoluzione parziale del contratto – espressamente prevista dall’art. 1458 nelle ipotesi di contratti ad esecuzione continuata o periodica – deve ritenersi possibile anche quando l’oggetto del contratto sia rappresentato non già da una sola cosa, caratterizzata da una sua unicità non frazionabile, ma da più cose che, pur se separate dal tutto, possano mantenere una propria individualità economica-funzionale (così Cass. 2357/04)”. “Nel caso in esame, l’hardware e il programma standard … non hanno dato adito ad alcuna doglianza ed essi sono stati mantenuti ed utilizzati … nonostante l’inadempimento della prestazione relativa alle personalizzazioni>.

 

<Conclusivamente … va dichiarata la risoluzione parziale del contratto concluso dalle parti … con conseguente obbligo … di restituzione alla controparte della somma di € 3.098,74>.

 

Conclude, inoltre, la sentenza, con la condanna della ditta fornitrice, a titolo di risarcimento danni, al pagamento di € 11.776,40 (somma che costituisce la differenza tra la maggior somma che la cliente ha dovuto sostenere, rivolgendosi ad altro fornitore, per ottenere la personalizzazione del sistema e la minor somma che avrebbe versare alla prima fornitrice se questa avesse, rispettando gli impegni contrattuali, provveduto alla personalizzazione).

 

Ne consegue, inoltre, la condanna della fornitrice al pagamento delle spese legali liquidate in complessivi € 4.995,78, oltre accessori di legge nonché alle spese della CTU liquidate in complessivi € 1.850,11 oltre accessori di legge.

 

(Tribunale di Venezia, sez. distacc. di San Donà di Piave, sentenza 11 settembre 2008 – 17 settembre 2008)

 

 

(16 febbraio 2016)

 

 

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