STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Fornitura di Sistema Informatico, Risoluzione parziale del
contratto e Risarcimento danni |
Una
interessante sentenza è quella pronunciata, alcuni anni orsono, dal Tribunale
di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, su un caso di fornitura
di sistema informatico (ad una ditta di trasporti), del successivo contestato
inadempimento della fornitrice con richiesta, da parte della cliente, di
risoluzione del contratto (con restituzione delle somme versate) e di
condanna al risarcimento dei danni. Riporto
alcuni estratti della sentenza: <Le
parti hanno concluso … un contratto, avente ad oggetto la fornitura di elementi hardware, di
un programma standard, di una personalizzazione per la gestione dei
trasporti, oltre alla assistenza successiva …>. <Sulla
base delle prove testimoniali assunte, della documentazione … e dalla
consulenza tecnica d’ufficio espletata … è risultato provato che … ha correttamente
adempiuto la propria prestazione in relazione alla fornitura degli elementi
hardware e del programma standard, mentre ha omesso parzialmente la fornitura
di taluni programmi personalizzati e ne ha consegnato altri difettosi>. <La
presenza dei vizi è stata … accertata dal CTU, il quale ha confermato che
“sono presenti errori sui programmi personalizzati” …>. <...
nonostante il contratto … contenga una indicazione generica della
obbligazione … (“personalizzazione gestione trasporti”), le successive
missive inviate … alla cliente contengono una specificazione dettagliata
dell’oggetto di detta prestazione: … consegnare i programmi “gestione
fatturazione in automatico da gestione viaggi/spedizione”, “gestione spese
autisti” e “gestione centri di costo” … impegno … di consegnare i programmi
“stampe statistiche clienti-fornitori”, “visualizzazioni situazione
viaggi-spedizioni” “stampa giornale degli affari” …> <Il
CTU nominato … ha concluso che “la parte dei programmi personalizzati non
sono completi, si stima la quota mancante pari al 10%...>. “Una
volta accertata la sussistenza di un parziale inadempimento … deve valutarsi
se … sia grave e, quindi, giustifichi la risoluzione del contratto, così come
richiesta …”. <Ritiene
questo Giudice che la
mancata consegna all’acquirente di alcuni programmi integri una ipotesi di
inadempimento contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto, essendo l’intero software momento
indefettibile per il raggiungimento degli scopi voluti dall’acquirente e
quindi essenziale al sinallagma contrattuale …>. “Deve,
quindi, concludersi che l’inadempimento
posto in essere …. sia
da qualificarsi come grave, dal momento che … ha in parte omesso la consegna di
taluni programmi promessi e quelli consegnati presentano dei vizi di
funzionamento”. <Detto
inadempimento, infatti, ha compromesso nella sua interezza la utilizzabilità
del sistema richiesto … al fine di fare fronte alle sue esigenze …>. <Tuttavia
ritiene questo giudice che debba procedersi alla risoluzione parziale del
contratto concluso tra le parti, con conseguente riduzione … del solo prezzo
pattuito in relazione alla personalizzazione del programma>. <La risoluzione parziale del
contratto
– espressamente prevista dall’art. 1458 nelle ipotesi di contratti ad
esecuzione continuata o periodica – deve ritenersi possibile anche
quando l’oggetto del contratto sia rappresentato non già da una sola cosa, caratterizzata da una sua unicità non
frazionabile, ma
da più cose che, pur se separate dal tutto, possano mantenere una propria
individualità economica-funzionale (così Cass. 2357/04)”. “Nel caso in
esame, l’hardware e il programma standard … non hanno dato adito ad alcuna
doglianza ed essi sono stati mantenuti ed utilizzati … nonostante
l’inadempimento della prestazione relativa alle personalizzazioni>. <Conclusivamente
… va dichiarata la risoluzione parziale del contratto concluso dalle parti …
con conseguente obbligo … di restituzione alla controparte della somma di €
3.098,74>. Conclude,
inoltre, la sentenza, con la condanna della ditta fornitrice, a titolo di
risarcimento danni, al pagamento di € 11.776,40 (somma che costituisce la
differenza tra la maggior somma che la cliente ha dovuto sostenere,
rivolgendosi ad altro fornitore, per ottenere la personalizzazione del
sistema e la minor somma che avrebbe versare alla prima fornitrice se questa
avesse, rispettando gli impegni contrattuali, provveduto alla
personalizzazione). Ne
consegue, inoltre, la condanna della fornitrice al pagamento delle spese
legali liquidate in complessivi € 4.995,78, oltre accessori di legge nonché
alle spese della CTU liquidate in complessivi € 1.850,11 oltre accessori di
legge. (Tribunale
di Venezia, sez. distacc. di San Donà di Piave, sentenza 11 settembre 2008 –
17 settembre 2008) (16 febbraio 2016) |
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