STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Disservizio sulla linea telefonica dell'azienda: sul Risarcimento Danni |
Con la
sentenza n. 23154/14 la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di
disservizio telefonico; disservizio patito
da un’azienda sulla propria linea e protrattosi per circa un mese
(dal 29 aprile al 25 maggio 2005). Detta
azienda (che interagiva con la propria clientela mediante
il telefono) aveva poi agito in giudizio, nei confronti della
compagnia telefonica, chiedendo il risarcimento dei danni, costituiti sia dal
c.d. “lucro cessante”
(cioè perdita di "chance" o mancato guadagno) sia dal danno all’immagine ed alla
reputazione aziendale. Il Giudice
di merito, tuttavia, aveva rigettato la domanda argomentando che,
l’azienda, nel corso dell’intero anno “solare” (2005) dell’avvenuto
disservizio, aveva comunque aumentato i ricavi ed gli utili (rispetto
all’anno solare precedente) e che, comunque, l’azienda avrebbe potuto ovviare
al disservizio telefonico con mezzi di comunicazione "alternativi",
quali il fax e la posta elettronica. Di diverso
avviso è, invece, la Cassazione (che, infatti, accoglie il ricorso
dell’azienda). Per la
Suprema Corte “l’aumento
dei ricavi nel corso dell’anno solare rispetto all’anno solare precedente è
irrilevante ai fini del riconoscimento di un danno da lucro cessante: … la valutazione doveva essere operata
con riferimento agli stessi periodi degli anni considerati – quelli del
disservizio e quelli dell’anno precedente – e non all’intero arco temporale
dell’anno.”
In altre parole,
si doveva fare riferimento solo al periodo "29 aprile - 25 maggio"
degli anni 2005 e 2004 e non all'intero anno solare. Poi,
precisa la Corte,
“l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro
cessante (o da perdita di “chanche”) esige la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di
elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio
economicamente valutabile”. “Né
possono essere sottovalutati … ulteriori elementi rappresentati … dai
documenti di trasporto emessi tra il 29.4 ed il 27.5 degli anni … al fine di
desumere un decremento o meno delle vendite”. “I
medesimi argomenti valgono anche in ordine alla sussistenza o meno di un
danno all’immagine ed alla reputazione commerciale.” (Corte di
Cassazione, sezione III civile, sentenza 24 giugno 2014 - 31 ottobre 2014, n.
23154) (25 marzo 2016) |
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