STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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Disservizio sulla linea telefonica dell'azienda:

sul Risarcimento Danni

 

 

Con la sentenza n. 23154/14 la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di disservizio telefonico;  disservizio patito da un’azienda sulla propria linea e protrattosi per circa un mese (dal 29 aprile al 25 maggio 2005).

 

Detta azienda (che interagiva con la propria clientela mediante il telefono) aveva poi agito in giudizio, nei confronti della compagnia telefonica, chiedendo il risarcimento dei danni, costituiti sia dal c.d. “lucro cessante” (cioè perdita di "chance" o mancato guadagno) sia dal danno all’immagine ed alla reputazione aziendale.

 

Il Giudice di merito, tuttavia, aveva rigettato la domanda argomentando che,  l’azienda, nel corso dell’intero anno “solare” (2005) dell’avvenuto disservizio, aveva comunque aumentato i ricavi ed gli utili (rispetto all’anno solare precedente) e che, comunque, l’azienda avrebbe potuto ovviare al disservizio telefonico con mezzi di comunicazione "alternativi", quali il fax e la posta elettronica.

Di diverso avviso è, invece, la Cassazione (che, infatti, accoglie il ricorso dell’azienda).

 

Per la Suprema Corte “l’aumento dei ricavi nel corso dell’anno solare rispetto all’anno solare precedente è irrilevante ai fini del riconoscimento di un danno da lucro cessante: … la valutazione doveva essere operata con riferimento agli stessi periodi degli anni considerati – quelli del disservizio e quelli dell’anno precedente – e non all’intero arco temporale dell’anno.”   In altre parole, si doveva fare riferimento solo al periodo "29 aprile - 25 maggio" degli anni 2005 e 2004 e non all'intero anno solare.

 

Poi, precisa la Corte, “l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante (o da perdita di “chanche”) esige la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile”.

 

“Né possono essere sottovalutati … ulteriori elementi rappresentati … dai documenti di trasporto emessi tra il 29.4 ed il 27.5 degli anni … al fine di desumere un decremento o meno delle vendite”.

“I medesimi argomenti valgono anche in ordine alla sussistenza o meno di un danno all’immagine ed alla reputazione commerciale.”

 

(Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 24 giugno 2014 - 31 ottobre 2014, n. 23154)

 

 

(25 marzo 2016)

 

 

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