STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Sul Valore Probatorio dei “file di Log” |
Particolarmente interessante
è l’ordinanza 29.04.2014 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, pronunciata
in un giudizio promosso da un lavoratore contro il suo licenziamento. Tale
dipendente era stato accusato, dal datore di lavoro, di essere entrato,
unitamente ad altri suoi colleghi, anch’essi licenziati, attraverso i loro
computer aziendali, abusivamente e reiteratamente “nel sistema di altri colleghi,
acquisendo illecitamente e-mail personali o riguardanti fatti, notizie e
documentazione aziendale di natura riservata”. La condotta
era stata ritenuta dall’azienda di indubbia gravità, tale da determinare il
licenziamento per giustificato motivo. Il
Tribunale, tenuto conto che il datore di lavoro allegava a prova della
fondatezza del licenziamento i “log di
sistema” (che avevano consentito al medesimo datore di lavoro la individuazione
degli accessi illegittimi e la loro riferibilità al lavoratore) e che detti
log in parte erano stati prodotti in giudizio (su CD) ed in parte posti a
disposizione del giudice presso l’azienda, disponeva, su richiesta delle
parti, una Consulenza Tecnica
d’Ufficio. Dalla
Consulenza Tecnica, tuttavia, emergeva che i dati informatici posti a base
del licenziamento, i "log”, non erano più residenti nei sistemi nativi;
più precisamente “tali
log originali … non sono più
disponibili, a distanza di tempo dai fatti, mentre sono disponibili solo
delle copie degli stessi realizzate dal datore di lavoro, autonomamente, e
poste a base del licenziamento”. Dal punto
di vista strettamente tecnico, sottolineava il CTU, i "log" erano
stati “trasportati” al di fuori del sistema nativo (sia Windows, sia
IBM). Infatti, una volta esaurito lo spazio a disposizione per la
memorizzazione dei vari log, il sistema procedeva alla ricopertura di quelli
vecchi e, quindi, per evitarne la perdita occorreva “trasportarli” al di
fuori, mediante loro copia. Tuttavia,
precisava il CTU, pur potendosi prospettare varie modalità di conservazione
dei dati, che avrebbero determinato la loro immodificabilità
e attendibilità, le stesse non erano state adottare dall’azienda.
Occorreva, cioè, produrre log
“firmati digitalmente” e “marcati temporalmente”. Solo in questo caso si sarebbe potuta
stabilire l’esatta identicità con il dato originale. In assenza “e
considerando che il file copiato è in formato testo, diventa consistente la possibilità
di alterazione del contenuto del file”. Il
Tribunale, sposando le argomentazioni del CTU, affermava, quindi, che il
datore di lavoro non aveva provveduto a fornire dati attendibili e, pertanto,
non aveva assolto al proprio onere probatorio: “i
log sono stati distrutti nei loro originali in quanto … sovrascritti”;
“le copie degli stessi non sono state estratte con modalità tali da
garantirne, in caso di contestazione, la attendibilità e provenienza e la immodificabilità, né cristallizzati giuridicamente e
processualmente in altro modo (ctu preventiva, atp, ecc.)”. Conseguentemente,
il Tribunale accoglieva il ricorso del lavoratore ordinandone il reintegro
sul posto di lavoro (condannando, altresì, l’azienda al pagamento delle
retribuzioni ed oneri previdenziali dal dì del licenziamento all’effettiva
reintegra ed il pagamento delle spese processuali). (Tribunale
di Napoli, sezione Lavoro, ordinanza 29 aprile 2014) (4 aprile 2016) |
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