STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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Sul Valore Probatorio dei “file di Log”

 

 

Particolarmente interessante è l’ordinanza 29.04.2014 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, pronunciata in un giudizio promosso da un lavoratore contro il suo licenziamento.

 

Tale dipendente era stato accusato, dal datore di lavoro, di essere entrato, unitamente ad altri suoi colleghi, anch’essi licenziati, attraverso i loro computer aziendali, abusivamente e reiteratamente “nel sistema di altri colleghi, acquisendo illecitamente e-mail personali o riguardanti fatti, notizie e documentazione aziendale di natura riservata”.

 

La condotta era stata ritenuta dall’azienda di indubbia gravità, tale da determinare il licenziamento per giustificato motivo.

 

Il Tribunale, tenuto conto che il datore di lavoro allegava a prova della fondatezza del licenziamento i “log di sistema” (che avevano consentito al medesimo datore di lavoro la individuazione degli accessi illegittimi e la loro riferibilità al lavoratore) e che detti log in parte erano stati prodotti in giudizio (su CD) ed in parte posti a disposizione del giudice presso l’azienda, disponeva, su richiesta delle parti, una Consulenza Tecnica d’Ufficio.

 

Dalla Consulenza Tecnica, tuttavia, emergeva che i dati informatici posti a base del licenziamento, i "log”, non erano più residenti nei sistemi nativi;  più precisamente “tali log originali … non sono più disponibili, a distanza di tempo dai fatti, mentre sono disponibili solo delle copie degli stessi realizzate dal datore di lavoro, autonomamente, e poste a base del licenziamento”.

 

Dal punto di vista strettamente tecnico, sottolineava il CTU, i "log" erano stati “trasportati” al di fuori del sistema nativo (sia Windows, sia IBM).  Infatti, una volta esaurito lo spazio a disposizione per la memorizzazione dei vari log, il sistema procedeva alla ricopertura di quelli vecchi e, quindi, per evitarne la perdita occorreva “trasportarli” al di fuori, mediante loro copia.

 

Tuttavia, precisava il CTU, pur potendosi prospettare varie modalità di conservazione dei dati, che avrebbero determinato la loro immodificabilità e attendibilità, le stesse non erano state adottare dall’azienda.  Occorreva, cioè, produrre log “firmati digitalmente” e “marcati temporalmente”.  Solo in questo caso si sarebbe potuta stabilire l’esatta identicità con il dato originaleIn assenza “e considerando che il file copiato è in formato testo, diventa consistente la possibilità di alterazione del contenuto del file”.

 

Il Tribunale, sposando le argomentazioni del CTU, affermava, quindi, che il datore di lavoro non aveva provveduto a fornire dati attendibili e, pertanto, non aveva assolto al proprio onere probatorio: “i log sono stati distrutti nei loro originali in quanto … sovrascritti”;  “le copie degli stessi non sono state estratte con modalità tali da garantirne, in caso di contestazione, la attendibilità e provenienza e la immodificabilità, né cristallizzati giuridicamente e processualmente in altro modo (ctu preventiva, atp, ecc.)”.

 

Conseguentemente, il Tribunale accoglieva il ricorso del lavoratore ordinandone il reintegro sul posto di lavoro (condannando, altresì, l’azienda al pagamento delle retribuzioni ed oneri previdenziali dal dì del licenziamento all’effettiva reintegra ed il pagamento delle spese processuali).

 

(Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, ordinanza 29 aprile 2014)

 

 

(4 aprile 2016)

 

 

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