STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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Facebook può essere utilizzato come Prova in Tribunale?

 

 

Interessante il decreto pronunciato il 13.6.2013 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in merito all’utilizzabilità in giudizio, come prove documentali, del materiale pubblicato sui profili personali di Facebook.

 

La vicenda riguardava una richiesta di "modifica" delle condizioni di separazione consensuale tra coniugi.

Nello specifico, la moglie chiedeva porsi a carico del marito un assegno di mantenimento> (assegno a cui lei aveva inizialmente rinunciato), a causa del sopravvenuto proprio licenziamento e di problemi di salute che le rendevano difficile svolgere attività lavorativa.  Il marito, invece, eccepiva un peggioramento delle proprie condizioni reddituali e deduceva che la moglie intratteneva una relazione (di convivenza) con un medico ortopedico che le consentiva un tenore di vita superiore a quello goduto in costanza di matrimonio.

 

Si rammenta, infatti, che secondo l’orientamento della Cassazione l’instaurazione di una relazione more uxorio stabile da parte del coniuge avente diritto all’assegno incide nel determinare una sospensione del diritto a percepire l’assegno di mantenimento>.

 

Per dimostrare la sussistenza di tale relazione sentimentale il marito produceva in giudizio informazioni tratte da Facebook, dove, nelle informazioni di base relative al profilo della moglie, sotto la voce “situazione sentimentale” veniva indicato espressamente “impegnata con …..” nonché fotografie tratte dal profilo della stessa che la ritraevano con il medico ortopedico in diversi periodi dell’anno e in diverse località, anche turistiche.

 

Ebbene, secondo il Tribunale  <tali documenti devono ritenersi acquisibili ed utilizzabili: è noto, infatti, che il social network “Facebook” si caratterizza, tra l’altro, per il fatto che ciascuno degli iscritti, nel registrarsi, crea una propria pagina nella quale può inserire una serie di informazioni di carattere personale e professionale e può pubblicare, tra l’altro, immagini, filmati ed altri contenuti multimediali;  sebbene l’accesso a questi contenuti sia limitato secondo le impostazioni della privacy scelte dal singolo utente, deve ritenersi che le informazioni e le fotografie che vengono pubblicate sul proprio profilo non siano assistite dalla segretezza che, al contrario, accompagna quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network;  mentre queste ultime, infatti, possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, proprio in quanto già di per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nell’ambito della cerchi delle c.d. “amicizie” del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi. 

 

In altri termini, <nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell’ambito delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazioni, conoscibili da terzi ed utilizzabili anche in sede giudiziaria”.>

 

Per la cronaca, anche in conseguenza della provata relazione di convivenza con il medico ortopedico, la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie è stata rigettata (con condanna della stessa al pagamento delle spese legali).

 

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decreto 13 giugno 2013)

 

 

(26 febbraio 2016)

 

 

 

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