STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Facebook
può essere utilizzato come Prova in Tribunale? |
Interessante
il decreto pronunciato il 13.6.2013 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
in merito all’utilizzabilità in giudizio, come prove documentali, del
materiale pubblicato sui profili personali di Facebook. La vicenda
riguardava una richiesta di "modifica" delle condizioni di
separazione consensuale tra coniugi. Nello
specifico, la moglie chiedeva porsi a carico del marito un assegno di mantenimento> (assegno a cui lei aveva
inizialmente rinunciato), a causa del sopravvenuto proprio licenziamento e di
problemi di salute che le rendevano difficile svolgere attività
lavorativa. Il marito, invece, eccepiva un peggioramento delle proprie
condizioni reddituali e deduceva che la moglie intratteneva una relazione (di
convivenza) con un medico ortopedico che le consentiva un tenore di vita
superiore a quello goduto in costanza di matrimonio. Si
rammenta, infatti, che secondo l’orientamento della Cassazione
l’instaurazione di una relazione more uxorio stabile da parte del coniuge
avente diritto all’assegno incide nel determinare una sospensione del diritto
a percepire l’assegno di mantenimento>. Per
dimostrare la sussistenza di tale relazione sentimentale il marito produceva in
giudizio informazioni tratte da Facebook, dove,
nelle informazioni di base relative al profilo della moglie, sotto la voce
“situazione sentimentale” veniva indicato espressamente “impegnata con …..” nonché fotografie
tratte dal profilo della stessa
che
la ritraevano con il medico ortopedico in diversi periodi dell’anno e in diverse località,
anche turistiche. Ebbene,
secondo il Tribunale <tali documenti devono ritenersi
acquisibili ed utilizzabili: è noto, infatti, che il social network “Facebook” si caratterizza, tra l’altro, per il fatto che
ciascuno degli iscritti, nel registrarsi, crea una propria pagina nella quale
può inserire una serie di informazioni di carattere personale e professionale
e può pubblicare, tra l’altro, immagini, filmati ed altri contenuti
multimediali; sebbene l’accesso a questi contenuti sia limitato secondo
le impostazioni della privacy scelte dal singolo utente, deve ritenersi che
le informazioni e le fotografie che vengono pubblicate sul proprio profilo
non siano assistite dalla segretezza che, al contrario,
accompagna quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di
messaggistica (o di chat) fornito dal social network; mentre queste
ultime, infatti, possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata,
e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro
divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, proprio
in quanto già di per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi,
sebbene rientranti nell’ambito della cerchi delle c.d. “amicizie” del social
network, non possono ritenersi assistite da tale protezione,
dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di
informazioni conoscibili da terzi.> In altri
termini, <nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla
pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il
rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze
persone non rientranti nell’ambito delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente,
il che le rende, per il solo fatto
della loro pubblicazioni, conoscibili da terzi ed utilizzabili
anche in sede giudiziaria”.> Per la
cronaca, anche in conseguenza della provata relazione di convivenza con il
medico ortopedico, la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla
moglie è stata rigettata (con condanna della stessa al pagamento delle spese
legali). (Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere, decreto 13 giugno 2013) (26 febbraio 2016) |
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