STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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Nulla la nomina dell’Amministratore del Condominio

se questi non ha frequentato i corsi di aggiornamento

 

 

Per il Tribunale di Padova è nulla la nomina dell’Amministratore del Condominio se questi non ha frequentato i corsi di aggiornamento professionali (obbligatori per legge dal 2012).

 

Nel caso specifico l’assemblea del Condominio aveva deliberato la nomina ad amministratore di un soggetto privo dei requisiti richiesti dalla vigente normativa; tale delibera veniva impugnata da un condomino che azionava il tentativo di mediazione obbligatoria. La procedura, però, si concludeva con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per una successiva delibera assembleare che revocava la nomina precedente.

 

Tuttavia, l’assemblea condominiale, evidentemente non paga, provvedeva, nuovamente, a nominare quale amministratore lo stesso soggetto (!!).

 

Soggetto che non aveva adempiuto all’obbligo di frequentazione dei corsi di aggiornamento previsti dal D.M. 140/2014.

 

Il condomino “pignolo” impugnava nuovamente la delibera, prima azionando la procedura di mediazione, poi, successivamente, avanti il Tribunale.

 

Nel corso del giudizio, tuttavia, l’Assemblea revocava nuovamente la nomina e, pertanto, cessata la materia del contendere, la causa proseguiva solo per decidere sulle spese di lite.

 

Nella sentenza il Tribunale osserva come “… il motivo unico di impugnazione della delibera è fondato sul mancato svolgimento della attività di frequentazione dei corsi obbligatori previsti dalla normativa …”.

 

Nel decreto ministeriale n 140 del 2014, entrato in vigore il 09 ottobre 2014, si legge che l’obbligo di formazione ha cadenza annuale …”  e “non è possibile recuperare i corsi di formazione periodica annuali” (non effettuati) “essendo ogni certificato” (di frequentazione) “valevole per l’anno successivo”.

 

La mancanza di frequentazione del corso rende illegittima la nomina di amministratore di condominio nel senso che l’amministratore non potrà assumere incarichi per l’anno successivo e che la sua nomina sarebbe nulla.

 

Pertanto, sottolinea il Tribunale, “… va dichiarato che l’impugnativa  … con la richiesta di nullità della delibera e conseguente revoca dell’amministratore (conseguenza automatica) era legittima e giustificata proprio dal comportamento tenuto dall’amministratore del condominio che non era stato in grado di fornire la prova della sussistenza dei suoi requisiti, prima della sua nomina.

 

(Tribunale Civile di Padova, sentenza 24 marzo 2017 – 27 marzo 2017, n. 818)

 

 

 

 (9 giugno 2017)

 

 

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