STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Nulla la nomina dell’Amministratore del Condominio se questi non ha frequentato i corsi di aggiornamento |
Per il
Tribunale di Padova è nulla la nomina dell’Amministratore
del Condominio se questi non ha
frequentato i corsi di aggiornamento professionali (obbligatori per legge
dal 2012). Nel
caso specifico l’assemblea del Condominio aveva deliberato la nomina ad
amministratore di un soggetto privo dei requisiti richiesti dalla vigente
normativa; tale delibera veniva impugnata da un condomino che azionava il
tentativo di mediazione obbligatoria. La procedura, però, si concludeva con
la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per una successiva
delibera assembleare che revocava la nomina precedente. Tuttavia,
l’assemblea condominiale, evidentemente non paga, provvedeva, nuovamente, a
nominare quale amministratore lo stesso soggetto (!!). Soggetto
che non aveva adempiuto all’obbligo di frequentazione dei corsi di
aggiornamento previsti dal D.M. 140/2014. Il
condomino “pignolo” impugnava nuovamente la delibera, prima azionando la
procedura di mediazione, poi, successivamente, avanti il Tribunale. Nel
corso del giudizio, tuttavia, l’Assemblea revocava nuovamente la nomina e,
pertanto, cessata la materia del contendere, la causa proseguiva solo per
decidere sulle spese di lite. Nella
sentenza il Tribunale osserva come “…
il motivo unico di impugnazione della delibera è fondato sul mancato svolgimento della attività di frequentazione dei corsi obbligatori previsti
dalla normativa …”. “Nel decreto
ministeriale n 140 del 2014, entrato in vigore il 09 ottobre 2014, si legge
che l’obbligo di formazione ha cadenza
annuale …” e “non è
possibile recuperare i corsi di formazione periodica annuali” (non
effettuati) “essendo ogni certificato” (di
frequentazione) “valevole per l’anno
successivo”. “La mancanza di frequentazione del corso
rende illegittima la nomina di amministratore di condominio nel senso che
l’amministratore non potrà assumere incarichi
per l’anno successivo e che la sua nomina sarebbe nulla.“ Pertanto,
sottolinea il Tribunale, “… va
dichiarato che l’impugnativa … con la richiesta di nullità
della delibera e conseguente revoca dell’amministratore (conseguenza
automatica) era legittima e
giustificata proprio dal comportamento tenuto dall’amministratore del condominio che non era stato in grado di
fornire la prova della sussistenza dei suoi requisiti, prima della sua
nomina.” (Tribunale
Civile di Padova, sentenza 24 marzo 2017 – 27 marzo 2017, n. 818) (9 giugno 2017) |
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