STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Come comprare scarpe su eBay e … venire condannati per Ricettazione |
Intendi
comprare su eBay delle scarpe Nike non originali
(o, per meglio dire, contraffatte)? Occhio!!
C’è chi l’ha fatto (acquistando 15 paia di scarpe Nike contraffatte da un
venditore malese) e si è beccato una condanna per il reato di Ricettazione (nonchè per il reato di “Introduzione nello Stato e
commercio di prodotti con segni falsi”, di cui all'art. 471, codice penale.
Reato, quest’ultimo, in seguito dichiarato prescritto). Con la
recente sentenza n. 48017 /2016 la Corte di Cassazione (2^ sezione penale;
Presidente: Piercamillo Davigo; Relatore: Peppino Rago) ha confermato la sentenza di condanna, pronunciata
dal giudice di merito (anche sulla scorta della pacifica contraffazione e del
valore irrisorio di acquisto, tali da far ritenere l’imputato consapevole
della contraffazione) e ha ribadito il consolidato principio
giurisprudenziale secondo il quale “il delitto di ricettazione si
consuma, nella ipotesi di acquisto, al momento dell’accordo fra
cedente ed acquirente sulla cosa proveniente da delitto”, mentre la
consegna della cosa appartiene alla fase dell’adempimento di un contratto già
perfezionato ed efficace. Per la
Corte, l’inserzione sul sito eBay del venditore malese
“va qualificata come un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. in quanto
… diretta ad un pubblico indifferenziato”; offerta che “conteneva
gli estremi essenziali del contratto ai quali il consumatore, ove avesse
voluto aderire, non poteva fare altro che accettare: in questo schema
contrattuale, il proponente va considerato il venditore estero (cittadino
della Malesia), mentre l’imputato va ritenuto il contraente accettante.”. In tale
caso, secondo l’art. 1326 cod. civ., “il contratto è concluso nel
momento in cui chi ha fatto la proposta … ha conoscenza
dell’accettazione dell’altra parte …”. “Nella
fattispecie in esame … la prestazione, da parte del venditore, doveva
eseguirsi senza una preventiva risposta stante la natura dell’affare …: infatti,
non appena l’imputato pagò il prezzo stabilito nella proposta di vendita,
il venditore, senza altre formalità provvide a spedire la merce in
Italia.” (merce, le
15 paia di scarpe, va precisato a titolo di cronaca, che venne
sottoposta a sequestro presso la Dogana di Malpensa. Si rende,
pertanto applicabile, prosegue la Suprema Corte, l’art. 1327 cod. civ. a
norma del quale “qualora … la prestazione debba eseguirsi senza una
preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha
avuto inizio l’esecuzione, vale a dire nel momento in cui il
venditore consegnò la merce al vettore ossia in Malesia.” Tuttavia,
se il contratto, secondo le norme civilistiche, fu concluso in Malesia la
stessa conclusione non è applicabile riguardo il luogo di commissione del
reato (locus commissi delicti)
di ricettazione. Infatti,
secondo consolidata giurisprudenza, “deve ritenersi commesso nel
territorio dello Stato, anche se in parte avvenuto all’estero, il
reato la cui condotta, anche omissiva, sia stata commessa anche in
minima parte nello Stato …”. “Di
conseguenza, essendo pacifico che l’imputato inviò l’ordine di acquisto
dal territorio italiano, il reato di ricettazione deve ritenersi commesso nel
territorio dello Stato proprio perché una parte dell’azione
(Ordinativo della Merce) … fu commessa in Italia.”. La Cassazione,
pertanto, conclude pronunciando il seguente principio di diritto: “in
caso di ricettazione di merce contraffatta, il cui contratto si sia concluso
– secondo le norme civilistiche – in un paese estero, il reato, tuttavia,
deve ritenersi commesso, ai sensi dell’art. 6, 2° comma, cod, pen., nel territorio
dello Stato, se ivi è stata commessa una parte dell’azione (nella specie,
l’ordinativo della merce) … “. (Corte di
Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 13 ottobre 2016 – 14 novembre
2016, n. 48017) (7 dicembre 2016) |
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