STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Sull’invio "telematico" del certificato di malattia |
Con la
recentissima sentenza n. 15226/16 la Corte di Cassazione ha affermato la
legittimità del licenziamento del dipendente per “assenza ingiustificata”
nel caso in cui il certificato di malattia non risulti pervenuto
all’INPS mediante invio telematico da parte del medico del lavoratore (e,
comunque, di mancato avviso dell’assenza al datore di lavoro). Infatti,
secondo la Suprema Corte, la circostanza, nel caso de quo, che la lavoratrice
avesse chiesto al proprio medico di base il certificato di malattia non
esauriva l’obbligo di diligenza della medesima lavoratrice “considerando
che restano comunque fermi l’obbligo contrattualmente previsto del
lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la
propria assenza e l’onere di controllare l’effettivo
azionamento da parte del medico della procedura di trasmissione telematica
del certificato, anche eventualmente richiedendo il numero di
protocollo telematico identificativo del certificato/attestato di malattia”. Lo stesso
giudice di merito (Corte d’Appello di Cagliari) aveva argomentato che la “certificazione
non era mai pervenuta all’istituto, né risultava dagli atti, al di là di
quanto riferito dal medico, alcuna prova del fatto che questi ne avesse in
effetti tentato l’invio telematico”. Riteneva (la Corte d’Appello)
che “… la previsione della trasmissione informatica del certificato di
malattia direttamente dal medico del lavoratore all’Inps esonera unicamente
il prestatore dall’obbligo di inviare la certificazione cartacea, ma non da
quello, previsto contrattualmente, di avvisare dell’assenza; in ogni
caso … il prestatore è tenuto a verificare che la procedura informatica
abbia avuto esito regolare …”. (Corte di
Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 28 aprile 2016 – 22 luglio 2016, n.
15226) (31 agosto 2016) |
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