STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
|
Diritto Industriale | Diritto dell’Informatica | varie |
|
|
E’ valida la Notifica via PEC se il messaggio viene
erroneamente identificato come SPAM? |
Cosa
succede se il programma gestionale della tua Posta Elettronica Certificata ha
erroneamente indentificato come SPAM un messaggio importante e lo ha spostato
automaticamente nella casella della “posta indesiderata”? Interessante
la recente sentenza n. 13917/16 della Cassazione riguardante un caso
di contestata notifica via PEC. Una
società, dichiarata fallita dal Tribunale di Milano, reclamava avanti la
Corte d’Appello del capoluogo lombardo il mancato perfezionamento della
notifica (eseguita via PEC) dell’avviso dell’udienza. A suo dire,
il sistema antispam aveva erroneamente identificato come spam il messaggio e
lo aveva spostato direttamente nella casella di “posta indesiderata”.
Il messaggio, pertanto, non era stato letto dalla destinataria. La Corte
d’Appello, tuttavia, rigettava il reclamo, ravvisando un disinteresse
della società reclamante rispetto alla posta in arrivo e riguardo alla
vigilanza sul funzionamento del programma gestionale. La società
fallita ricorreva, quindi, in Cassazione. La Suprema
Corte, nel respingere (a sua volta) il ricorso della società, ribadisce
inizialmente il seguente principio di diritto (dalla stessa già affermato con
la sentenza n. 22352 del 2015): “In
tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del
perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dall’art. 15,
comma 3, l. fall. …. occorre aver riguardo
unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal
lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l’avvenuta
spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata e, dal lato del
destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta,
dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto
all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell’avvenuta
consegna … ”. La
Cassazione precisa, inoltre, che “….è
onere della parte che eserciti l’attività d’impresa, … munirsi di un
indirizzo PEC ad assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella
postale certificata, se del caso delegando tale controllo, manutenzione o
assistenza a persone esperte del ramo” . “…
non appare immune di censure il caso di colui che … non controlli il
contenuto delle e-mail pervenute nella casella della posta elettronica, sia
pure archiviate fra quelle considerate dal proprio programma gestionale come
“posta indesiderata”,
essendo norma
di prudenza eseguire anche tale tipo di verifica, com’è regola di una diligente prassi
aziendale”. “…
l’obbligo
di diligenza da parte dell’impresa dotata di una casella PEC si estende … sia
al controllo di tutta la posta in arrivo, quand’anche indesiderata”. Concludendo,
si può quindi affermare che la
notifica effettuata via PEC è perfezionata (quindi, valida) anche se il
messaggio finisce (erroneamente) nella cartella dello SPAM.
Onere del destinatario controllare anche … la posta indesiderata! (Corte di
Cassazione, sezione VI civile, sentenza 9 maggio 2016 – 7 luglio 2016, n.
13917) (5 agosto 2016) |
|
|
|
Diritto Industriale | Diritto dell’Informatica | varie |