STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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E’ valida la Notifica via PEC se il messaggio viene erroneamente identificato come SPAM?

 

 

Cosa succede se il programma gestionale della tua Posta Elettronica Certificata ha erroneamente indentificato come SPAM un messaggio importante e lo ha spostato automaticamente nella casella della “posta indesiderata”?

 

Interessante la recente sentenza n. 13917/16 della Cassazione riguardante un caso di contestata notifica via PEC.

 

Una società, dichiarata fallita dal Tribunale di Milano, reclamava avanti la Corte d’Appello del capoluogo lombardo il mancato perfezionamento della notifica (eseguita via PEC) dell’avviso dell’udienza.

 

A suo dire, il sistema antispam aveva erroneamente identificato come spam il messaggio e lo aveva spostato direttamente nella casella di “posta indesiderata”.  Il messaggio, pertanto, non era stato letto dalla destinataria.

 

La Corte d’Appello, tuttavia, rigettava il reclamo, ravvisando un disinteresse della società reclamante rispetto alla posta in arrivo e riguardo alla vigilanza sul funzionamento del programma gestionale.  La società fallita ricorreva, quindi, in Cassazione.

 

La Suprema Corte, nel respingere (a sua volta) il ricorso della società, ribadisce inizialmente il seguente principio di diritto (dalla stessa già affermato con la sentenza n. 22352 del 2015):

“In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dall’art. 15, comma 3, l. fall. …. occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell’avvenuta consegna … ”.

 

La Cassazione precisa, inoltre, che “….è onere della parte che eserciti l’attività d’impresa, … munirsi di un indirizzo PEC ad assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata, se del caso delegando tale controllo, manutenzione o assistenza a persone esperte del ramo” .

 

“… non appare immune di censure il caso di colui che … non controlli il contenuto delle e-mail pervenute nella casella della posta elettronica, sia pure archiviate fra quelle considerate dal proprio programma gestionale come “posta indesiderata”, essendo norma di prudenza eseguire anche tale tipo di verifica, com’è regola di una diligente prassi aziendale”.

 

“… l’obbligo di diligenza da parte dell’impresa dotata di una casella PEC si estende … sia al controllo di tutta la posta in arrivo, quand’anche indesiderata”.

 

Concludendo, si può quindi affermare che la notifica effettuata via PEC è perfezionata (quindi, valida) anche se il messaggio finisce (erroneamente) nella cartella dello SPAM.  Onere del destinatario controllare anche … la posta indesiderata!

 

(Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza 9 maggio 2016 – 7 luglio 2016, n. 13917)

 

 

 (5 agosto 2016)

 

 

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