STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

Home Page | Lo Studio

Diritto Industriale  |  Diritto dell’Informatica  |  varie

 

 

 

Privacy e Videosorveglianza:

sul corretto posizionamento dell’Informativa

 

 

La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 13663/16 si è pronunciata nuovamente, in materia di "tutela della privacy" e "sistemi di videosorveglianza", sul tema del corretto posizionamento della “informativa” che indica la presenza delle telecamere di sicurezza.

 

La vicenda esaminata dalla Corte parte da un accertamento effettuato dai Carabinieri, nel 2009, presso una farmacia dove risultava presente un sistema di videosorveglianza non segnalato correttamente (infatti, una delle quattro telecamere presenti era posizionata fuori dal negozio mentre l’informativa era presente solamente all’interno della farmacia).

 

La Suprema Corte, confermando il proprio orientamento (vedasi sentenza n. 17440 del 2015) - del tutto sfavorevole alla farmacia - ribadisce che: “l’immagine di una persona costituisce dato personale, … trattandosi di dato immediatamente idoneo a identificare una persona a prescindere dalla sua notorietà, sicché l’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, allo scopo di controllare l’accesso degli avventori, costituisce trattamento di dati personali e deve formare oggetto dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo. n. 196 del 2003, rivolta ai soggetti che facciano ingresso nel locale”.

 

Non solo! “Nello stesso senso, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza 11 dicembre 2014 … ha interpretato la direttiva 95/46/Ce nel senso che l’immagine di una persona registrata da una telecamera costituisce un dato personale se in quanto essa consenta di identificare la persona interessata, e che una sorveglianza effettuata mediante una registrazione video delle persone, immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua, ossia in un disco duro, costituisce un trattamento di data personali automatizzato“.

 

“Già per il dettato dell’art. 13 citato, allora, l’informativa ai soggetti che facessero ingresso in un locale chiuso (quale un locale commerciale) deve intendersi necessaria prima che gli interessati accedano nella zona videosorvegliata”.

 

Tutto ciò, pertanto, ha indotto la Corte a pronunciare, ai sensi dell’art. 384, primo comma, c.p.c., il seguente principio di diritto:  “L’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, costituendo trattamento di dati personali, deve formare oggetto di previa informativa, ex art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, resa ai soggetti interessati prima che facciano accesso nell’area videosorvegliata, mediante supporto da collocare perciò fuori del raggio d’azione delle telecamere che consentono la raccolta delle immagini delle persone e danno così inizio al trattamento stesso”.

 

In breve, la “informativa” va sempre posta “prima del raggio d’azione della telecamera”.

 

(Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 19 aprile 2016 - 5 luglio 2016, n. 13663)

 

 

 (13 luglio 2016)

 

 

Torna all'inizio

 

 

 

Home Page | Lo Studio

Diritto Industriale  |  Diritto dell’Informatica  |  varie