STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Privacy e Videosorveglianza: sul corretto posizionamento dell’Informativa |
La Corte di
Cassazione, con la recentissima sentenza n. 13663/16 si è pronunciata
nuovamente, in materia di "tutela della privacy" e "sistemi di
videosorveglianza", sul tema del corretto posizionamento della
“informativa” che indica la presenza delle telecamere di sicurezza. La vicenda
esaminata dalla Corte parte da un accertamento effettuato dai Carabinieri,
nel 2009, presso una farmacia dove risultava presente un sistema di
videosorveglianza non segnalato correttamente (infatti, una delle quattro
telecamere presenti era posizionata fuori dal negozio mentre l’informativa
era presente solamente all’interno della farmacia). La Suprema Corte,
confermando il proprio orientamento (vedasi sentenza n. 17440 del 2015) - del
tutto sfavorevole alla farmacia - ribadisce che: “l’immagine di una persona costituisce
dato personale,
… trattandosi di dato immediatamente idoneo a identificare una persona a
prescindere dalla sua notorietà, sicché l’installazione di un
impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, allo scopo di controllare l’accesso
degli avventori, costituisce
trattamento di dati personali
e deve
formare oggetto dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo.
n. 196 del 2003,
rivolta ai soggetti che facciano ingresso nel locale”. Non solo! “Nello stesso senso, la Corte di
Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza 11 dicembre 2014 … ha
interpretato la direttiva 95/46/Ce nel senso che l’immagine di una persona
registrata da una telecamera costituisce un dato personale se in quanto essa
consenta di identificare la persona interessata, e che una sorveglianza
effettuata mediante una registrazione video delle persone, immagazzinata in
un dispositivo di registrazione continua, ossia in un disco duro, costituisce
un trattamento di data personali automatizzato“. “Già
per il dettato dell’art. 13 citato, allora, l’informativa ai soggetti che facessero ingresso in
un locale chiuso (quale un locale commerciale) deve intendersi necessaria prima che
gli interessati accedano nella zona videosorvegliata”. Tutto ciò,
pertanto, ha indotto la Corte a pronunciare, ai sensi dell’art. 384, primo
comma, c.p.c., il seguente principio di diritto:
“L’installazione
di un impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, costituendo trattamento di dati
personali, deve
formare oggetto di previa informativa, ex art. 13 del d.lgs. n. 196 del
2003, resa
ai soggetti interessati prima che facciano accesso nell’area videosorvegliata, mediante supporto da collocare perciò fuori
del raggio d’azione delle telecamere che consentono la raccolta delle
immagini delle persone e danno così inizio al trattamento stesso”. In breve, la “informativa” va sempre posta
“prima del raggio d’azione della telecamera”. (Corte di
Cassazione, sezione II civile, sentenza 19 aprile 2016 - 5 luglio 2016, n.
13663) (13 luglio 2016) |
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