STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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Criteri per appurare se 2 Marchi sono confondibili

(caso Fernet Branca / Fernet Franzini)

 

 

Con la recente sentenza n. 11031/2016 la Corte di Cassazione ritorna sui criteri che il giudice deve seguire per valutare la confondibilità tra marchi in conflitto (il caso specifico riguardava, nel settore dei liquori, i marchi “Fernet Franzini e “Fernet Branca”). Ne riporto alcuni estratti.

 

La Suprema Corte ribadisce che L’accertamento circa la confondibilità tra marchi in conflitto deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all’insieme dei loro elementi salienti o semantici, ove esistenti … ”

 

“Ciò che rileva, nell’ambito di tale valutazione globale, è l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati: la confondibilità esiste nella possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro, onde è sufficiente che il grado di somiglianza tra questi marchi abbia l’effetto di indurre il pubblico di riferimento a stabilire un nesso tra di essi, non necessariamente a credere si tratti dello stesso produttore …”.

 

La valutazione del rischio di confusione deve fondarsi perciò sull’impressione complessiva prodotta dai marchi in confronto … rilevando la percezione dei segni da parte del consumatore medio, il quale “vede” normalmente il marchio come un tutt’uno e non effettua un esame spezzettato dei singoli elementi”.

 

“Inoltre, il giudice … deve tenere conto … che, al momento della scelta, il consumatore usualmente non ha di fronte entrambi i segni, ma solo uno di essi, onde non confronta due marchi entrambi posti innanzi a sé … ma paragona solo mentalmente quello che vede con il ricordo imperfetto e l’immagine mnemonica dell’altro … “.

 

“… la possibilità di confusione fra i prodotti delle imprese concorrenti va apprezzata dal punto di vista dei consumatori dei prodotti di media diligenza e capacità, sempre tenendo conto delle specifico tipo di clientela cui il prodotto è destinato …”.  “… infatti, il livello di attenzione del consumatore medio varia in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi … “.  “Se, per taluni prodotti, il consumatore di riferimento si dimostra particolarmente attento e avveduto - così, ad esempio, per quelli di “lusso” e costosi … - è l’opposto per i prodotti definibili “a buon mercato”. Così, è noto che il consumatore impiega maggior attenzione quando sceglie un bene di consumo durevole … rispetto ad un acquisto cd. d’impulso di un prodotto di singolo e definitivo consumo, come un bene “usa e getta” o una bevanda …”.

 

Il medesimo grado di somiglianza oggettiva fra segni può condurre, dunque, a conclusioni diverse circa l’effetto confusorioladdove si tratti di un pubblico di riferimento di tipo generico, come accade per i prodotti di larga diffusione non destinati a “specialisti” ed a basso costo …”.

 

A ciò si aggiunge … che il rischio di confusione è tanto più elevato, quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore a motivo della sua notorietà sul mercato: in relazione ai marchi cosiddetti “celebri” … che … garantiscono il successo del prodotto stesso anche oltre le sue qualità intrinsiche … occorre tener conto … (del) pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione anche di altri prodotti, cosicchè il prodotto meno noto si avvantaggi di quello notorio e del suo segno …”.

 

Proprio per questi motivi, nel caso esaminato (riguardante la confondibilità del marchio “Fernet Franzini” con il marchio “Fernet Branca”), la Cassazione (cassando la sentenza della Corte d’Appello di Milano) ritiene che il giudice di merito ha errato nell’affermare che, nonostante la somiglianza dei due marchi (per il colore giallo dell’etichetta, la forma e la posizione analoga dello scritto e degli elementi grafici ed estetici: insomma il loro aspetto figurativo globale), si debba tener conto della capacità distintiva della "denominazione" (cioè, della scritta "Franzini") indicata sull’etichetta (che, da sola, per la Corte milanese, impedirebbe la confusione).

In altri termini, per la Corte d’Appello l’elemento “figurativo” (cioè, grafico)dell’etichetta del Fernet Franzini (pur analogo a quello del Fernet Branca e con una composizione grafica similare) deve essere valutato attribuendo particolare rilievo al segno “denominativo” (cioè, alla scritta Franzini).  Quest'ultimo avrebbe carattere predominante (e tale da impedire il pericolo di "confusione") rispetto agli elementi "figurativi", da considerare secondari.

 

Per la Cassazione, invece, il giudice di merito avrebbe dovuto, nel considerare l’etichetta del Fernet Franzini - costituita da “elementi grafici considerevolmente simili, oltre che da una denominazione in parte uguale (Fernet) - valutare l’impatto visivo dell’etichetta sul consumatore, al di là del nome (tra l’altro, “con identico stile, posizione e caratteri grafici”).

 

Per la Cassazione, quindi, non vi può essere una prevalenza della parte di marchio contenente la denominazione rispetto alle parte figurativa dello stesso.

 

Pertanto la Suprema Corte, accogliendo il ricorso della titolare del marchio Fernet Branca, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato innanzi alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo giudizio (con nuovo esame, sulla “confondibilità”, sulla base dei principi sopra esposti)

 

(Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza 12 aprile 2016 – 27 maggio 2016, n. 11031)

 

Il testo completo della sentenza sul sito ufficiale della Cassazione alla pagina: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160530/snciv@s10@a2016@n11031@tS.clean.pdf

 

(10 giugno 2016)

 

 

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