STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Criteri per appurare se 2 Marchi sono confondibili (caso Fernet Branca / Fernet Franzini) |
Con la
recente sentenza n.
11031/2016 la Corte di Cassazione ritorna sui criteri che il
giudice deve seguire per valutare la confondibilità
tra marchi in conflitto (il caso specifico riguardava, nel settore dei
liquori, i marchi “Fernet
Franzini”
e “Fernet Branca”). Ne riporto alcuni estratti. La Suprema
Corte ribadisce che “L’accertamento circa la confondibilità tra marchi in conflitto deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all’insieme dei loro elementi salienti o semantici, ove esistenti … ” “Ciò
che rileva, nell’ambito di tale valutazione globale, è l’interdipendenza tra
la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati: la confondibilità esiste nella possibilità che il
pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da
imprese economicamente legate tra loro, onde è sufficiente che il grado di
somiglianza tra questi marchi abbia l’effetto di indurre il pubblico di
riferimento a stabilire un nesso tra di essi, non necessariamente a credere si
tratti dello stesso produttore …”. “La valutazione del rischio di
confusione deve fondarsi perciò sull’impressione complessiva prodotta dai
marchi in confronto
… rilevando la percezione dei segni da parte del consumatore medio, il quale “vede” normalmente il
marchio come un tutt’uno e non effettua un esame spezzettato dei singoli
elementi”. “Inoltre,
il giudice … deve tenere conto … che, al momento della scelta, il consumatore
usualmente non ha di fronte entrambi i segni, ma solo uno di essi, onde non
confronta due marchi entrambi posti innanzi a sé … ma paragona solo
mentalmente quello che vede con il ricordo imperfetto e l’immagine mnemonica
dell’altro … “. “…
la
possibilità di confusione fra i prodotti delle imprese concorrenti va
apprezzata dal punto di vista dei consumatori dei prodotti di media diligenza
e capacità,
sempre tenendo
conto delle specifico tipo di clientela cui il prodotto è destinato …”. “… infatti, il livello di attenzione del
consumatore medio varia in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi … “. “Se, per
taluni prodotti, il consumatore di riferimento si dimostra particolarmente
attento e avveduto - così, ad esempio, per quelli di “lusso” e costosi … - è
l’opposto per i prodotti definibili “a buon mercato”. Così, è noto che il
consumatore impiega maggior attenzione quando sceglie un bene di consumo
durevole … rispetto ad un acquisto cd. d’impulso di un prodotto di singolo e
definitivo consumo, come un bene “usa e getta” o una bevanda …”. “Il medesimo grado di somiglianza oggettiva fra segni può condurre, dunque, a conclusioni diverse circa
l’effetto confusorio … laddove si tratti di un pubblico di
riferimento di tipo generico, come accade per i prodotti di larga diffusione non destinati
a “specialisti” ed a basso costo …”. “A ciò si aggiunge … che il rischio di confusione è tanto più
elevato,
quanto
più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore a motivo della
sua notorietà sul mercato: in relazione ai marchi cosiddetti “celebri” … che … garantiscono il successo del
prodotto
stesso anche
oltre le sue qualità intrinsiche … occorre tener conto … (del) pericolo di confusione in cui il
consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la
fabbricazione anche di altri prodotti, cosicchè il
prodotto meno noto si avvantaggi di quello notorio e del suo segno …”. Proprio per
questi motivi, nel caso esaminato (riguardante la confondibilità
del marchio “Fernet Franzini” con il marchio
“Fernet Branca”), la Cassazione (cassando la sentenza della Corte d’Appello
di Milano) ritiene che il giudice di merito ha errato nell’affermare che,
nonostante la somiglianza dei due marchi (per il colore giallo dell’etichetta, la forma e la posizione
analoga dello scritto e degli elementi grafici ed estetici: insomma il loro
aspetto figurativo globale),
si debba tener conto della capacità distintiva della
"denominazione" (cioè, della scritta "Franzini") indicata
sull’etichetta (che, da sola, per la Corte milanese, impedirebbe la
confusione). In altri
termini, per la Corte d’Appello l’elemento “figurativo” (cioè,
grafico)dell’etichetta del Fernet Franzini (pur
analogo a quello del Fernet Branca e con una composizione grafica similare)
deve essere valutato attribuendo particolare rilievo al segno “denominativo”
(cioè, alla scritta Franzini). Quest'ultimo
avrebbe carattere predominante (e tale da impedire il pericolo di
"confusione") rispetto agli elementi "figurativi", da
considerare secondari. Per la
Cassazione, invece, il giudice di merito avrebbe dovuto, nel considerare
l’etichetta del Fernet Franzini - costituita da “elementi grafici
considerevolmente simili, oltre che da una denominazione in parte uguale
(Fernet) - valutare l’impatto visivo
dell’etichetta sul consumatore, al di là del nome (tra
l’altro, “con identico stile,
posizione e caratteri grafici”). Per la
Cassazione, quindi, non
vi può essere una prevalenza della parte di marchio contenente la
denominazione rispetto alle parte figurativa dello stesso. Pertanto la
Suprema Corte, accogliendo il ricorso della titolare del marchio Fernet
Branca, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato innanzi alla Corte
d’Appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo giudizio (con
nuovo esame, sulla “confondibilità”, sulla base dei
principi sopra esposti) (Corte di
Cassazione, prima sezione civile, sentenza 12 aprile 2016 – 27 maggio 2016,
n. 11031) Il testo
completo della sentenza sul sito ufficiale della Cassazione alla pagina: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160530/snciv@s10@a2016@n11031@tS.clean.pdf (10 giugno 2016) |
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