STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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Sito (erotico) "delocalizzato" (anzi, in licenza) e applicazione dell'IVA secondo la Corte di Giustizia dell'UE

 

 

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la recente sentenza del 17.12.2015, pronunciata nella causa C-419/14, si è trovata a pronunciarsi sulla presente questione:

se un “contratto di licenza” avente ad oggetto lalocazione di un know-how che consente lo sfruttamento di un sito internet tramite il quale sono prestati servizi audiovisivi interattivi”, concluso con una società avente sede in uno Stato dell’UE che applica un’aliquota IVA più bassa rispetto a quella dello Stato dove ha la sede la società che ha concesso la licenza, costituisca un abuso di diritto (atteso che per l’applicazione dell’imposta è rilevante il luogo della prestazione dei servizi).

 

Nello specifico si trattava del trasferimento del know-how, che consentiva lo sfruttamento di un sito erotico, dall’Ungheria a Madera (Portogallo), dove si applica un’aliquota dell'IVA meno elevata.

 

Spetta al Giudice nazionale (nel caso in oggetto, al giudice ungherese), afferma la Corte di Giustizia, analizzare se tale contratto costituiva una costruzione puramente artificiosa (volta a beneficiare dell’aliquota IVA più bassa) intesa a dissimulare che i servizi non erano effettivamente resi dalla licenziataria (in Portogallo) bensì dalla licenziante (in Ungheria), verificando, in particolare, se la sede dell’attività economica o della stabile organizzazione della società licenziataria era o meno effettiva o se detta società aveva o meno una struttura adeguata in termini di locali, personale e strumenti tecnici o ancora se detta licenziataria esercitava tale attività in nome proprio e per proprio conto, sotto la propria responsabilità e a proprio rischio.

 

Tuttavia, aggiunge la Corte, le circostanze che l’amministratore ed unico azionista della società licenziante fosse il creatore di tale know-how, che lo stesso esercitasse un’influenza o un controllo sul suo sviluppo e sfruttamento e sulla prestazione dei servizi basati sullo stesso, che la gestione delle transazioni finanziarie, del personale e degli strumenti tecnici necessari alla prestazione dei servizi fosse assicurata da subcontraenti, al pari dei motivi che possono aver portato la società che ha ceduto la licenza a concedere in locazione il know-how a una società con sede in tale altro Stato membro invece di sfruttarlo essa stessa, non appaiono di per sé decisive per determinare se tale contratto costituiva o meno una costruzione artificiosa.

 

(Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 17 dicembre 2015, causa C-419/14)

 

 

(5 gennaio 2016)

 

 

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