STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Sito
(erotico) "delocalizzato" (anzi, in licenza) e applicazione
dell'IVA secondo la Corte di Giustizia dell'UE |
La Corte di
Giustizia dell’Unione Europea con la recente sentenza del 17.12.2015,
pronunciata nella causa C-419/14, si è trovata a pronunciarsi sulla presente
questione: se
un “contratto
di licenza”
avente ad oggetto la “locazione
di un know-how che consente lo sfruttamento di un sito internet tramite il
quale sono prestati servizi audiovisivi interattivi”, concluso con una società avente sede
in uno Stato dell’UE che applica un’aliquota IVA più bassa rispetto a quella
dello Stato dove ha la sede la società che ha concesso la licenza,
costituisca un abuso di diritto
(atteso che per l’applicazione dell’imposta è rilevante il luogo della
prestazione dei servizi). Nello
specifico si trattava del trasferimento del know-how, che consentiva lo
sfruttamento di un sito
erotico,
dall’Ungheria a Madera (Portogallo), dove si applica un’aliquota dell'IVA meno elevata. Spetta al
Giudice nazionale (nel caso in oggetto, al giudice ungherese), afferma la
Corte di Giustizia, analizzare
se tale contratto costituiva una costruzione puramente artificiosa (volta a beneficiare dell’aliquota
IVA più bassa) intesa
a dissimulare che i servizi non erano effettivamente resi dalla licenziataria (in Portogallo) bensì dalla licenziante (in Ungheria), verificando, in particolare, se la sede dell’attività economica o
della stabile organizzazione della società licenziataria era o meno effettiva
o se detta società aveva o meno una
struttura adeguata in termini di locali, personale e strumenti tecnici o ancora se detta licenziataria
esercitava tale attività in nome proprio e per proprio conto, sotto la
propria responsabilità e a proprio rischio. Tuttavia,
aggiunge la Corte, le circostanze che l’amministratore ed unico azionista
della società licenziante fosse il creatore di tale know-how, che lo stesso
esercitasse un’influenza o un controllo sul suo sviluppo e sfruttamento
e sulla prestazione dei servizi basati sullo stesso, che la gestione delle
transazioni finanziarie, del personale e degli strumenti tecnici necessari
alla prestazione dei servizi fosse assicurata da subcontraenti, al pari dei
motivi che possono aver portato la società che ha ceduto la licenza a
concedere in locazione il know-how a una società con sede in tale altro Stato
membro invece di sfruttarlo essa stessa, non appaiono di per sé decisive per
determinare se tale contratto costituiva o meno una costruzione
artificiosa. (Corte di
Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 17 dicembre 2015, causa C-419/14) (5 gennaio 2016) |
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