STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Sulla
liceità dell'uso del Marchio altrui |
La liceità
dell’uso del marchio
altrui è
subordinata alla duplice
condizione del
rispetto dei principi
di "correttezza professionale" e della rispondenza ad una funzione meramente
"descrittiva" e non "distintiva", al fine di evitare il cosiddetto
“rischio di agganciamento”, ossia la possibilità che il marchio divenga mezzo
di indebito sfruttamento della fama spettante al titolare del marchio;
con la conseguenza che l’impiego del marchio nella commercializzazione di
pezzi di ricambio è lecito negli stretti limiti in cui ciò sia necessario per
indicare le tipologie di macchine alle quali i pezzi sono destinati. Non
è pertanto sufficiente ad escludere
la ravvisabilità del reato di cui all’art. 474
codice penale la presenza sui ricambi commercializzati di una dicitura indicativa del carattere
non originale dei prodotti;
occorre
altresì verificare se in concreto le modalità di apposizione della dicitura
siano tali da impedire la lesione del valore della pubblica fede sotto il
profilo dell’affidamento nei marchi, e quindi l’idoneità della contraffazione del marchio a creare
confusione sul mercato
in ordine all’autenticità dello stesso. (Cassazione Penale, sentenza n.
5957/12) (30 ottobre 2015) |
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