STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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Sulla liceità dell'uso del Marchio altrui

 

 

La liceità dell’uso del marchio altrui è subordinata alla duplice condizione del rispetto dei principi di "correttezza professionale" e della rispondenza ad una funzione meramente "descrittiva" e non "distintiva", al fine di evitare il cosiddetto “rischio di agganciamento”, ossia la possibilità che il marchio divenga mezzo di indebito sfruttamento della fama spettante al titolare del marchio;  con la conseguenza che l’impiego del marchio nella commercializzazione di pezzi di ricambio è lecito negli stretti limiti in cui ciò sia necessario per indicare le tipologie di macchine alle quali i pezzi sono destinati. 

 

Non è pertanto sufficiente ad escludere la ravvisabilità del reato di cui all’art. 474 codice penale la presenza sui ricambi commercializzati di una dicitura indicativa del carattere non originale dei prodotti;  occorre altresì verificare se in concreto le modalità di apposizione della dicitura siano tali da impedire la lesione del valore della pubblica fede sotto il profilo dell’affidamento nei marchi, e quindi l’idoneità della contraffazione del marchio a creare confusione sul mercato in ordine all’autenticità dello stesso.

 

(Cassazione Penale, sentenza n. 5957/12) 

 

 

(30 ottobre 2015)

 

 

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