STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Concessione
del Brevetto: divulgazione dell'Invenzione e
mancanza della "novità" |
La divulgazione, perché possa far perdere all’invenzione industriale il
requisito della "novità", al punto da impedire la concessione di un valido Brevetto, deve consistere in una comunicazione o diffusione che porti il ritrovato a conoscenza
di un numero
indeterminato di persone,
le quali siano poste in
grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici, in modo da
poterlo riprodurre,
attuando cosi l'invenzione . Non c'è
divulgazione quando i terzi posti a conoscenza dell’invenzione siano
obbligati a mantenere il segreto o siano persone inesperte, incapaci di
comprendere e di attuare o far attuare da altri l’invenzione, o quando
l’invenzione venga fatta conoscere sommariamente o parzialmente, cioè in
alcuni soltanto degli elementi o fattori che la compongono, sì da renderne
impossibile l’attuazione. (Cassazione Civile, sentenza n.
9291/10) (6 novembrer
2015) |
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