STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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Concessione del Brevetto: divulgazione dell'Invenzione

e mancanza della "novità"

 

 

La divulgazione, perché possa far perdere all’invenzione industriale il requisito della "novità", al punto da impedire la concessione di un valido Brevetto, deve consistere in una comunicazione o diffusione che porti il ritrovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici, in modo da poterlo riprodurre, attuando cosi l'invenzione .

 

Non c'è divulgazione quando i terzi posti a conoscenza dell’invenzione siano obbligati a mantenere il segreto o siano persone inesperte, incapaci di comprendere e di attuare o far attuare da altri l’invenzione, o quando l’invenzione venga fatta conoscere sommariamente o parzialmente, cioè in alcuni soltanto degli elementi o fattori che la compongono, sì da renderne impossibile l’attuazione.

 

(Cassazione Civile, sentenza n. 9291/10)

 

 

(6 novembrer 2015)

 

 

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