STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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Dare della Ninfomane alla propria “ex” su Facebook

costa ... € 800 (di multa)

 

 

Reato di Diffamazione: il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (art. 595, commi 1° e 4°, codice penale) è la reputazione intesa normalmente come il riflesso in termini di considerazione sociale dell'onorabilità.  I presupposti della condotta criminosa sono costituiti dalla comunicazione di un'espressione offensiva dell'altrui reputazione, dall'assenza dell'offeso e dalla presenza di più persone.

 

La frase: "DEDICATO A DA.DI. (TORINO) E PIÙ FORTE DI LEI NON PUÒ FARE A MENO ISE UN GIORNO NON GLI E' LO DAI HAI SUBITO LE CORNA 20 ANNI ED ESSERE COSI NIFFOMANE", pubblicata dall'imputato sulla bacheca del profilo Facebook della persona offesa (con la quale si era interrotta una relazione sentimentale), è offensiva dell'onore (inteso come il complesso delle qualità morali della persona) e del decoro (cioè il complesso delle qualità e condizioni che ne determinano il valore sociale) e quindi idonea ad integrare il reato di diffamazione (*).

 

Il reato può essere qualificato come delitto di diffamazione aggravato dall'avere arrecato l'offesa con un mezzo di pubblicità (fattispecie considerata al comma terzo dell'art. 595 codice penale ed equiparata, sotto il profilo sanzionatorio, alla diffamazione commessa con il mezzo della stampa.   Infatti, la "diffamazione su internet" rientra nella previsione del comma 3° dell'art. 595, codice penale. atteso che un sito web, un blog, un forum, un social network (...), sono considerati "mezzi di pubblicità", in quanto consentono la diffusione di testi, immagini e video a una moltitudine di soggetti.

 

"Si stima equo comminare la pena pecuniaria prevista per la fattispecie di reato ascritta all'imputato in alternativa alla pena detentiva e che si determina in euro 800 di multa".  Ai sensi dell'art. 538 e segg. c.p.p. lo si condanna a risarcire "i danni indubbiamente patiti dalla parte civile (...) e si rimettono le parti davanti al Giudice civile per la liquidazione.  In via provvisionale, si condanna l'imputato a pagare la somma di euro 2.000 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva nonché a rifondere le spese di costituzione di parte civile che si liquidano in euro 2.500, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge".

 

(Tribunale di Ivrea, sezione penale, sentenza 13 febbraio 2015 - 13 marzo 2015, n. 139)

 

(*)  preciso che la frase sgrammaticata è dell'imputato (e non dello scrivente avvocato!)

 

 

(11 novembre 2015)

 

 

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