STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Dare
della Ninfomane alla propria “ex” su Facebook costa
... € 800 (di multa) |
Reato
di Diffamazione:
il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (art. 595, commi 1° e
4°, codice penale) è la reputazione intesa normalmente come il riflesso in
termini di considerazione sociale dell'onorabilità. I presupposti della
condotta criminosa sono costituiti dalla comunicazione di un'espressione
offensiva dell'altrui reputazione, dall'assenza
dell'offeso e dalla presenza di più persone. La frase: "DEDICATO A DA.DI. (TORINO) E
PIÙ FORTE DI LEI NON PUÒ FARE A MENO ISE UN GIORNO NON GLI E' LO DAI HAI
SUBITO LE CORNA 20 ANNI ED ESSERE COSI NIFFOMANE", pubblicata
dall'imputato sulla bacheca del profilo Facebook della persona offesa (con la
quale si era interrotta una relazione sentimentale), è offensiva dell'onore (inteso come il complesso delle
qualità morali della persona) e
del decoro
(cioè il complesso delle qualità e condizioni che ne determinano il valore
sociale) e
quindi idonea ad integrare il reato di diffamazione (*). Il reato
può essere qualificato come delitto di diffamazione aggravato dall'avere arrecato l'offesa con un
mezzo di pubblicità
(fattispecie
considerata al comma terzo dell'art. 595 codice penale ed equiparata, sotto
il profilo sanzionatorio, alla diffamazione commessa con il mezzo della
stampa. Infatti, la
"diffamazione su internet" rientra nella previsione del comma 3°
dell'art. 595, codice penale. atteso che un sito web, un blog, un forum, un
social network (...), sono considerati "mezzi di pubblicità", in quanto consentono la
diffusione di testi, immagini e video a una moltitudine di soggetti. "Si
stima equo comminare la pena pecuniaria prevista per la fattispecie di reato
ascritta all'imputato in alternativa alla pena detentiva e che si determina
in euro 800 di multa".
Ai sensi dell'art. 538 e segg. c.p.p. lo si condanna a risarcire "i danni indubbiamente patiti
dalla parte civile (...) e
si rimettono le parti davanti al Giudice civile per la liquidazione. In
via provvisionale, si condanna l'imputato a pagare la somma di euro 2.000 a
titolo di provvisionale immediatamente esecutiva nonché a rifondere le spese
di costituzione di parte civile che si liquidano in euro 2.500, oltre
rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge". (Tribunale di Ivrea, sezione
penale, sentenza 13 febbraio 2015 - 13 marzo 2015, n. 139) (*)
preciso che la frase sgrammaticata è dell'imputato (e non dello
scrivente avvocato!) (11 novembre 2015) |
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