STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

Home Page | Lo Studio

Diritto Industriale  |  Diritto dell’Informatica  |  varie

 

 

 

No a sanzione per il tesserato che scavalca la Federazione e si rivolge, presentando esposti, all’Autorità Giudiziaria

 

 

Con la sentenza n. 422 del 2014 il Consiglio di Stato si è pronunciato su un particolare caso di “radiazione”, di un proprio tesserato, da parte degli organi disciplinari di una Federazione Sportiva (nello specifico la FITET- Federazione Italiana Tennis Tavolo).

 

Il tesserato veniva sanzionato poiché, anziché rivolgersi alle autorità “federali” competenti per la soluzione di qualsiasi controversia connessa all’attività sportiva nell’ambito della Federazione (come previsto dallo Statuto Federale), aveva presentato alcuni esposti alle procure della Repubblica di Padova, Genova e Modena, volti a promuovere indagini sul rispetto della normativa sulla sicurezza degli impianti sportivi.

 

La radiazione, pertanto, veniva disposta dagli organi disciplinari della Federazione Sportiva essendo stata ravvisata la violazione del c.d. “vincolo sportivo” e dell’obbligo di lealtà, probità e rettitudine sportiva.

 

Il tesserato, però, contestava il provvedimento sanzionatorio e deduceva la violazione dell’art. 21 della Costituzione (“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero”) e dell’art. 333 del codice di procedura penale (che, al primo comma, così dispone: “ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio può farne denuncia”).

 

Il Consiglio di Stato, accogliendo le argomentazioni del tesserato ed annullando la radiazione, precisa che l’obbligo di rivolgersi (esclusivamente) agli organi di giustizia della Federazione per la soluzione di qualsiasi “controversia” riguarda i casi in cui si intende chiedere tutela per la lesione di una propria posizione giuridica individuale ma non, invece, come nel caso in questione, quando il tesserato, rivolgendosi all’autorità giudiziaria “ordinaria” intende informarla di fatti attinenti la tutela della incolumità pubblica.

 

Il tesserato è stato (ingiustamente) sanzionato, pertanto, per il solo fatto di avere, nell’esercizio di un suo diritto-dovere civico, informato l’autorità giudiziaria di alcuni fatti.  Ma, afferma la sentenza, le opinione espresse nell’esposto o nella denuncia, se espresse correttamente, rientrano nell’ambito delle guarentigie previste dall’art. 21 della Costituzione e la presentazione di esposti o denunce (alla Procura della Repubblica) è facoltà consentita a chiunque, ai sensi dell’art. 333 c.p.p.

 

(Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 11 gennaio 2013 – 28 gennaio 2014, n. 422)

 

 

(3 marzo 2016)

 

 

Torna all'inizio

 

 

Home Page | Lo Studio

Diritto Industriale  |  Diritto dell’Informatica  |  varie