STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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No
a sanzione per il tesserato che scavalca la Federazione e si rivolge,
presentando esposti, all’Autorità Giudiziaria |
Con la
sentenza n. 422 del 2014 il Consiglio di Stato si è pronunciato su un
particolare caso di “radiazione”, di un proprio tesserato, da parte
degli organi disciplinari di una Federazione Sportiva (nello specifico la
FITET- Federazione Italiana Tennis Tavolo). Il
tesserato veniva sanzionato poiché, anziché
rivolgersi alle autorità “federali” competenti per la soluzione di qualsiasi
controversia connessa all’attività sportiva nell’ambito della Federazione (come
previsto dallo Statuto Federale), aveva presentato alcuni esposti alle
procure della Repubblica di Padova, Genova e Modena, volti a promuovere indagini sul
rispetto della normativa sulla sicurezza degli impianti sportivi. La
radiazione,
pertanto, veniva
disposta dagli
organi disciplinari della Federazione Sportiva essendo stata ravvisata la violazione
del c.d. “vincolo sportivo”
e dell’obbligo di lealtà, probità e rettitudine sportiva. Il
tesserato,
però, contestava il provvedimento sanzionatorio e deduceva la violazione dell’art. 21
della Costituzione (“Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero”) e dell’art. 333 del codice di procedura
penale (che,
al primo comma, così dispone: “ogni
persona che ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio può farne
denuncia”). Il
Consiglio di Stato, accogliendo le argomentazioni del tesserato ed annullando la radiazione, precisa che l’obbligo di rivolgersi (esclusivamente) agli organi di giustizia della
Federazione per la soluzione di qualsiasi “controversia” riguarda i casi in
cui si intende chiedere tutela per la lesione di una propria posizione
giuridica
individuale ma
non, invece,
come nel caso in questione, quando
il tesserato, rivolgendosi all’autorità giudiziaria “ordinaria” intende
informarla di fatti attinenti la tutela della incolumità pubblica. Il
tesserato è stato (ingiustamente) sanzionato, pertanto, per il solo fatto di
avere, nell’esercizio di un suo diritto-dovere civico, informato
l’autorità giudiziaria di alcuni fatti. Ma, afferma la sentenza, le
opinione espresse nell’esposto o nella denuncia, se espresse correttamente,
rientrano nell’ambito delle guarentigie previste dall’art. 21 della
Costituzione e la presentazione di esposti o denunce (alla Procura della
Repubblica) è facoltà consentita a chiunque, ai sensi dell’art. 333 c.p.p. (Consiglio
di Stato, sezione VI, sentenza 11 gennaio 2013 – 28 gennaio 2014, n. 422) (3 marzo 2016) |
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