STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

Home Page | Lo Studio

Diritto Industriale  |  Diritto dell’Informatica  |  varie

 

 

 

Sui requisiti del Brevetto

e sulla Concorrenza Sleale realizzata da un terzo soggetto

 

 

A)   Ai fini del riconoscimento del "Brevetto" per invenzione industriale si richiede:

 

sotto il profilo "sostanziale", che l'invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto e sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti (novità intrinseca);

 

sotto il profilo "formale", è invece necessaria la descrizione chiara e completa, consistente nell'indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota.

 

I due requisiti, formale e sostanziale, non sono però tra loro distinti ma si integrano.

 

A  fronte della contestazione della validità del brevetto concesso per invenzione industriale, l'indagine sui requisiti di brevettabilità va condotta con riferimento alla descrizione ed ai disegni depositati a corredo della domanda, dalla cui data decorrono gli effetti del brevetto e la mancanza o l'insufficienza della descrizione non può essere colmata "ex post".

 

B)   Il  principio secondo il quale la "Concorrenza Sleale" deve ritenersi riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile, quindi, qualora non sussista il cosiddetto rapporto di concorrenzialità, non esclude che un atto di concorrenza sleale possa essere realizzato da un terzo soggetto che si trovi, con l'imprenditore avvantaggiato (dalla concorrenza sleale), in una particolare relazione, tale da far ritenere che l'attività (illecita) sia stata svolta nell'interesse di quest'ultimo.

 

A detto fine non occorre che sia stato stipulato tra costoro un accordo ("pactum sceleris"), essendo sufficiente il dato oggettivo dell'esistenza di una relazione di interessi tra il terzo (autore dell'atto) e l'imprenditore avvantaggiato. 

 

(Cassazione Civile, sezione I civile, sentenza n. 23 marzo 2012, n. 4739)

 

 

(2 dicembre 2015)

 

 

Torna all'inizio

 

 

 

Home Page | Lo Studio

Diritto Industriale  |  Diritto dell’Informatica  |  varie