STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Sui
requisiti del Brevetto e
sulla Concorrenza Sleale realizzata da un terzo soggetto |
A) Ai fini del riconoscimento del
"Brevetto" per invenzione industriale si richiede: sotto
il profilo "sostanziale", che
l'invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora
risolto e sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso
rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e
da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia semplice
esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei
principi conosciuti (novità intrinseca); sotto
il profilo "formale",
è invece necessaria
la descrizione chiara e completa, consistente nell'indicazione del problema
tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di
attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue
rispetto alla tecnica nota. I due
requisiti, formale e sostanziale, non sono però tra loro distinti ma si integrano. A
fronte della contestazione della validità del brevetto concesso per
invenzione industriale,
l'indagine sui requisiti di brevettabilità va condotta con riferimento alla descrizione ed ai disegni
depositati a corredo della domanda, dalla cui data decorrono gli effetti del brevetto e la mancanza o l'insufficienza della
descrizione non può essere colmata "ex post". B) Il principio secondo il quale la "Concorrenza Sleale" deve
ritenersi riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile, quindi, qualora
non sussista il cosiddetto rapporto di concorrenzialità, non esclude che un atto di concorrenza
sleale possa essere realizzato da un terzo soggetto che si trovi, con l'imprenditore avvantaggiato
(dalla concorrenza sleale), in una particolare relazione, tale da far ritenere che l'attività (illecita) sia
stata svolta nell'interesse di quest'ultimo. A detto
fine non occorre che sia stato stipulato tra costoro un
accordo ("pactum sceleris"),
essendo sufficiente
il dato oggettivo dell'esistenza di una relazione di interessi tra il terzo (autore dell'atto) e l'imprenditore avvantaggiato. (Cassazione
Civile, sezione I civile, sentenza n. 23 marzo 2012, n. 4739) (2 dicembre 2015) |
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