STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Ricerca
"telematica" dei beni del Debitore: accesso
diretto a Banche Dati |
In materia
di Pignoramento, il legislatore ha recentemente introdotto nel nostro
ordinamento, con il Decreto legge n. 132/2014, convertito in Legge n.
162/2014, la possibilità di ricercare “telematicamente” i beni del debitore,
previa autorizzazione del Presidente del Tribunale del luogo in cui il
debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Ottenuta
l’autorizzazione, l’Ufficiale Giudiziario può accedere, mediante collegamento
telematico, ai dati contenuti nelle “banche dati” delle pubbliche
amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso
l’archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali. La ricerca
è finalizzata all’individuazione di cose e crediti da sottoporre a pignoramento,
comprese quelle relative ai rapporti del debitore con gli istituti di credito
e datori di lavoro o committenti (art. 492-bis c.p.c.). Oltre
all’accesso telematico da parte dell’ufficiale giudiziario il Decreto Legge
n. 132/2014 ha anche previsto l’accesso “diretto” del creditore
tramite i gestori delle banche dati. Infatti, l’art. 155-quinques, disp. att. c.p.c.,
così recita: “Quando le strutture tecnologiche, necessarie a
consentire l’accesso diritto da parte dell’ufficiale giudiziario … non
sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione … (del
presidente del Tribunale) … può ottenere dai gestori delle banche dati
previste … le informazioni nelle stesse contenute”. L’accesso
diretto da parte del creditore, prosegue il secondo comma, “si applica
limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria,
ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti
previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui
all’art. 155-quater, primo comma”. Infatti,
l’art. 155-quater, primo comma, disp. att. c.p.c., nel testo
sostituito dalla successiva legge n. 132/2015, (che ha convertito il Decreto
Legge n. 83/2015) prevede che “il Ministro della Giustizia pubblica sul
portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è
operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario …”. Detto
elenco non è stato ancora pubblicato. Quindi, nell’attesa che venga
pubblicato (al fine di poter accedere alla “ricerca” con l'intervento
dell'Ufficiale Giudiziario), ogni creditore “è attualmente abilitato”
a chiedere (tramite il proprio difensore) l’autorizzazione alla
"ricerca diretta". Infatti,
come previsto dal primo comma dell’art. 155-quinques, può chiedere al
Presidente del Tribunale di potersi rivolgere “direttamente” ai gestori
delle banche dati elencate nel secondo comma dell’articolo e cioè: l’anagrafe
tributaria (compreso l’archivio dei rapporti finanziari) e le Banche
Dati degli enti previdenziali. Vedasi
anche il provvedimento 9.11.2015 del Presidente e del Dirigente
Amministrativo del Tribunale di Modena: http://www.tribunaledimodena.it/News/NewsVisualizza.aspx?cod=150 (11 dicembre 2015) |
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