STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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Ricerca "telematica" dei beni del Debitore:

accesso diretto a Banche Dati

 

 

In materia di Pignoramento, il legislatore ha recentemente introdotto nel nostro ordinamento, con il Decreto legge n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014, la possibilità di ricercare “telematicamente” i beni del debitore, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

 

Ottenuta l’autorizzazione, l’Ufficiale Giudiziario può accedere, mediante collegamento telematico, ai dati contenuti nelle “banche dati” delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali.

 

La ricerca è finalizzata all’individuazione di cose e crediti da sottoporre a pignoramento, comprese quelle relative ai rapporti del debitore con gli istituti di credito e datori di lavoro o committenti (art. 492-bis c.p.c.).

 

Oltre all’accesso telematico da parte dell’ufficiale giudiziario il Decreto Legge n. 132/2014 ha anche previsto l’accesso “diretto” del creditore tramite i gestori delle banche dati.  Infatti, l’art. 155-quinques, disp. att. c.p.c., così recita: “Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diritto da parte dell’ufficiale giudiziario … non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione … (del presidente del Tribunale) … può ottenere dai gestori delle banche dati previste … le informazioni nelle stesse contenute”.

 

L’accesso diretto da parte del creditore, prosegue il secondo comma, “si applica limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’art. 155-quater, primo comma”.

 

Infatti, l’art. 155-quater, primo comma, disp. att. c.p.c., nel testo sostituito dalla successiva legge n. 132/2015, (che ha convertito il Decreto Legge n. 83/2015) prevede che “il Ministro della Giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario …”.

 

Detto elenco non è stato ancora pubblicato. Quindi, nell’attesa che venga pubblicato (al fine di poter accedere alla “ricerca” con l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario), ogni creditore “è attualmente abilitato” a chiedere (tramite il proprio difensore) l’autorizzazione alla "ricerca diretta".

 

Infatti, come previsto dal primo comma dell’art. 155-quinques, può chiedere al Presidente del Tribunale  di potersi rivolgere “direttamente” ai gestori delle banche dati elencate nel secondo comma dell’articolo e cioè: l’anagrafe tributaria (compreso l’archivio dei rapporti finanziari) e le Banche Dati degli enti previdenziali.        

 

Vedasi anche il provvedimento 9.11.2015 del Presidente e del Dirigente Amministrativo del Tribunale di Modena:  http://www.tribunaledimodena.it/News/NewsVisualizza.aspx?cod=150  

 

 

(11 dicembre 2015)

 

 

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