STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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Marchio: contraffazione "grossolana" o "parziale" è comunque reato

 

 

Con la sentenza n. 38919/2014 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi, confermando propri orientamenti già espressi in passato,  sul reato di cui all’art. 474, codice penale (“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”), sul rapporto tra detto reato ed il reato di ricettazione (art 648, codice penale) nonché sul reato di cui all'art. 517, codice penale ("vendita di prodotti industriali con segni mendaci").

 

Infatti, “la consolidata giurisprudenza di questa Corte è nel senso che il reato di cui all'art. 474 c.p. richiede, per la sua configurabilità, la falsa riproduzione degli elementi essenziali del marchio registrato nella loro interezza, ed ha per oggetto la tutela della fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno (il che esclude ogni rilievo della eventuale grossolanità della contraffazione e delle condizioni di vendita che siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno …).

 

“Assume quindi rilievo …. anche ogni riproduzione che, per quanto non perfetta, sia idonea a dare l'apparenza del marchio originale”.

 

“… l'art. 474 cod. pen. punisce la riproduzione integrale, emblematica e letterale del segno distintivo o del marchio (contraffazione) ovvero la riproduzione parziale di essi, realizzata in modo tale da potersi confondere col marchio o col segno distintivo protetto (alterazione).”

 

“ … ai fini del delitto di cui all'art. 517 codice penale (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), è sufficiente che i nomi, marchi o segni distintivi, portati dai prodotti posti in vendita, risultino semplicemente ingannevoli, per avere anche pochi tratti di somiglianza con quelli originali, della cui morfologia siano, comunque, solo imitativi e non compiutamente riproduttivi”.

 

“Per quanto concerne il concorso fra il reato di cui all'art. 474 cod. pen. e quello di cui all'art. 648 cod. pen., ("ricettazione") le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno chiarito che esso è ammissibile, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore”.

 

(Corte di Cassazione, sezione feriale penale, sentenza 13 agosto 2014 – 23 settembre 2014, n. 38919)

 

 

(14 dicembre 2015)

 

 

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