STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Marchio:
contraffazione "grossolana" o "parziale" è comunque reato |
Con la
sentenza n. 38919/2014 la Corte di Cassazione è tornata a
pronunciarsi, confermando propri orientamenti già espressi in passato,
sul reato di cui all’art. 474, codice penale (“Introduzione nello Stato e commercio
di prodotti con segni falsi”),
sul rapporto tra detto reato ed il reato di ricettazione (art 648, codice
penale) nonché sul reato di cui all'art. 517, codice penale ("vendita di prodotti industriali con
segni mendaci"). Infatti, “la consolidata giurisprudenza di
questa Corte è nel senso che il reato di cui all'art. 474 c.p.
richiede,
per la sua configurabilità, la falsa riproduzione degli elementi essenziali del marchio
registrato nella loro interezza, ed ha per oggetto la tutela della
fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni
distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e
ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre
la realizzazione dell'inganno (il
che esclude ogni rilievo della eventuale grossolanità della contraffazione e delle condizioni di vendita che
siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in
inganno …). “Assume
quindi rilievo …. anche
ogni riproduzione che, per quanto non perfetta, sia idonea a dare l'apparenza
del marchio originale”. “… l'art. 474 cod. pen.
punisce la riproduzione integrale, emblematica e letterale del segno distintivo o del marchio
(contraffazione)
ovvero
la riproduzione parziale di essi, realizzata in modo tale da potersi confondere col marchio o col
segno distintivo protetto (alterazione).” “ … ai
fini del delitto
di cui all'art. 517 codice penale (vendita di prodotti industriali con
segni mendaci),
è
sufficiente che i nomi, marchi o segni distintivi, portati dai prodotti posti in
vendita, risultino
semplicemente ingannevoli, per
avere anche pochi tratti di somiglianza con quelli originali, della cui morfologia siano,
comunque, solo imitativi e non compiutamente riproduttivi”. “Per
quanto concerne il concorso
fra il reato di cui all'art. 474 cod. pen. e quello
di cui all'art. 648 cod. pen., ("ricettazione") le Sezioni Unite di questa Suprema
Corte hanno chiarito che esso è ammissibile, atteso che le
fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e
cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e
che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del
legislatore”. (Corte di
Cassazione, sezione feriale penale, sentenza 13 agosto 2014 – 23 settembre
2014, n. 38919) (14 dicembre 2015) |
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