STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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La
Sentenza in “Formato Elettronico” e
sottoscritta con “Firma Digitale” è Valida |
“ … i principi generali del C.A.D.” (Codice dell’Amministrazione Digitale)
“sono
applicabili anche in ambito processuale e le relative disposizioni costituiscono
le norme con valore di legge ordinaria che, per il tramite dell’art. 4 del d.l. n. 193 del 29 dicembre 2009, convertito nella legge
n. 24 del 22 febbraio 2010, disciplinano gli atti del processo
civile redatti in forma di documento informatico (cfr. art. 1 lett. p
e art. 20 C.A.D) e sottoscritti con firma digitale (cfr. art. 1 lett. s
e art. 21 C.A.D.)." “…
la
firma digitale, quando si trova in calce alla sentenza, soddisfa lo scopo per il quale ne è
prescritta la sottoscrizione, vale a dire quello della riconducibilità del
provvedimento al giudice che risulta averlo emesso e che è l’unico titolare
della firma digitale
(intesa come combinazione di chiavi crittografiche, pubblica e privata).” “…
va perciò affermato che la sentenza redatta in formato
elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 del D.M. 21
febbraio 2011 n. 44, non
è affetta da nullità per mancanza di sottoscrizione, sia perché sono garantite
l’identificabilità dell’autore, l’integrità del documento e l’immodificabilità del provvedimento (se non dal suo autore), sia perché la firma
digitale è equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa in
forza dei principi contenuti nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82
e succ. mod., applicabili
anche al processo civile, per quanto disposto dall’art. 4 del d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito nella legge 22
febbraio 2010 n. 24.” (Corte di
Cassazione, terza sezione civile, sentenza 12 febbraio 2015 – 10 novembre
2015, n. 22871) (30 dicembre 2015) |
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