STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Tutela
giuridica del Software e requisito della Originalità |
"La
protezione del diritto d'autore riguardante programmi per elaboratori (il cd.
software, che rappresenta la sostanza
creativa dei programmi informatici), al pari di quella riguardante qualsiasi
altra opera, postula
il requisito dell'originalità". La
sua tutela presuppone, quindi, che sia frutto di un autonomo sforzo
elaborativo e non costituisca la copiatura od imitazione di un altro
programma già
realizzato. "Si
pone dunque .... la necessità di stabilire se l'opera (ossia il
programma) sia o meno frutto
di un'elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti ……" "…
la
creatività e l'originalità sussistono anche qualora l'opera sia composta da
idee e nozioni semplici,
comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella
materia propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo
personale autonomo rispetto alle precedenti" "…
se da un lato è vero che "tutti i prodotti software che risolvono la stessa
esigenza applicativa .… presentano una architettura di base che è
comune
alla maggior parte dei sistemi di controllo dei processi
industriali", dall'altro lato è patimenti vero che ciò "non
impedisce di individuare la specificità di un singolo prodotto, in quanto l'innovazione risiede nella capacità
di adattare l'architettura applicativa al caso ed all'ambiente tecnologico
specifico". (Corte di
Cassazione, sezione I civile, sentenza 30 novembre 2006 - 12 gennaio 2007, n.
581) (214 gennaio 2016) |
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