STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Cancellazione
Volontaria, da parte del Dipendente, di
"Files" dell'Azienda |
Con la
sentenza n. 8555/12 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un lavoratore dipendente ritenuto colpevole dal giudice di
merito (sentenza del Tribunale di Catania, sez. distaccata di Mascalucia,
confermata dalla Corte d’Appello di Catania), tra l’altro, del reato previsto
dall’art. 635 bis, codice
penale (“danneggiamento di informazioni, dati e
programmi informatici”),
per aver cancellato, prima delle sue dimissioni (in una
situazione di forte tensioni sul luogo di lavoro e di particolare
risentimento dell’imputato), una gran quantità di dati dall’hard disk del computer della
sua postazione di lavoro. Condannato
alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento del danno provocato al
datore di lavoro,
l’imputato proponeva ricorso per cassazione contestando che, dopo la
cancellazione, i dati informatici erano stati comunque recuperati da un
tecnico incaricato dalla ditta. La Suprema
Corte, tuttavia, nel confermare la sentenza di condanna, afferma, che anche la cancellazione, che non escluda la possibilità di
recupero se non con l’uso - anche dispendioso - di particolari procedure, integra gli estremi oggettivi della
fattispecie delittuosa prevista dall’art. 635 bis, codice penale. Il “danneggiamento”, infatti, sussiste "anche" nel caso in
cui la “manomissione ed alterazione delle stato del computer", siano
rimediabili con un successivo intervento recuperatorio. Si tratta, comunque, precisa la
Corte, di una attività
dannosa, in quanto il recupero, ove possibile,
comporta degli oneri di spesa
o, comunque, l’impiego di tempo lavorativo. (Corte di
Cassazione, V sezione penale, sentenza 18 novembre 2011 – 5 marzo 2012, n.
8555) (18 gennaio 2016) |
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