STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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“Inibitoria” nei confronti dell’ex CEO affinché non riveli a
terzi i Segreti Aziendali (tutela del “Know How”) |
Interessante
il provvedimento del Tribunale di Catanzaro (ordinanza 9 ottobre 2003) con
cui, in sede di reclamo ex art. 669 terdicies c.p.c., il Collegio ha accolto il ricorso d’urgenza di un’azienda (una S.p.A.) nella
parte in cui si richiede di inibire
all’ex Amministratore Delegato
della stessa, la
divulgazione dei segreti aziendali appresi, “in particolare delle ricerche
svolte nella produzione di bitumi a basso coefficiente di penetrazione nonché
nella utilizzazione dei risultati anche di marketing in tema di riutilizzo
del polverino da riciclo di copertoni nella produzione di asfalto”. Il
Collegio, infatti, ha ritenuto sufficientemente provata, sulla base della
documentazione in atti,” la particolarità del prodotto
realizzato … e la necessità di proteggere il Know How aziendale”, riconducendo la tutela nell’ambito
dell’art. 98 del Codice di
Proprietà Industriale
secondo il quale sono oggetto
di tutela anche in via d’urgenza “le
informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle
commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali
informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro
insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi
generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del
settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c)
siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono
soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
2. Costituiscono altresi' oggetto di protezione i
dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un
considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata
l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici
o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.” Considerato che
il resistente (l’ex Amministratore Delegato) pochi giorni dopo le dimissioni
presentò sul mercato (anzi, ai clienti della sua ex azienda) la prossima
produzione, da parte di altra azienda, di un prodotto definito
"uguale", il Tribunale ha riscontrato la sussistenza del “fumus boni iuris” (cioè
l'apparenza della fondatezza del diritto), richiesto per la tutela
cautelare, nonchè ritenuto che detto
soggetto, tra l'altro competente in materia per la sua particolare
formazione, “avesse, in
sostanza, consentito ad altra impresa di avvantaggiarsi dei segreti aziendali
della … S.p.A. …” Pertanto,
il Tribunale, accogliendo il reclamo ha ordinato all’ex Amministratore
Delegato di “astenersi
dal rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali
segrete apprese nella sua qualità di consigliere delegato e/o dipendente e/o socio della
società ricorrente e a questa unicamente appartenenti, inibendo altresì qualsiasi atto di
concorrenza sleale
da questi compiuto ovvero in atto e/o nell’imminenza del suo compiersi, in particolare con la trasmissione a
terzi di segreti, di liste clienti e di rapporti commerciali, apprese e di proprietà della …
S.p.A. con
particolare riguardo alle informazioni inerenti la composizione chimica, le
tecniche produttive, le applicazioni specifiche dei prodotti di … S.p.A.. …” (Tribunale di Catanzaro, sezione I
civile, ordinanza 9 ottobre 2013) (30 maggio 2016) |
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