STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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Contratto di Compravendita Internazionale

(e individuazione del Giudice competente)

 

 

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione sono intervenute, con la recente ordinanza n. 24279/2014, sul tema della Individuazione del Giudice competente a conoscere una Controversia tra una Società Italiana ed una Società di Altro Paese dell'Unione Europea.

 

Breve premessa:  come rammentato dalla stessa Cassazione, con propria precedente ordinanza n. 21191/2009, “È noto come l’individuazione del giudice competente … con riferimento alle controversie aventi ad oggetto un rapporto contrattuale vada condotta, nelle controversie tra soggetti domiciliati negli Stati membri dell’Unione Europea (ad eccezione della Danimarca), sulla base del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, il quale, dopo aver stabilito all’art. 2, punto 1, che  <le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro>,  in tal modo individuando, quale foro generale, quello del convenuto, prevede, all’art. 5, punto 1, un foro speciale alternativo, poiché  <la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta>  anche  <davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev’essere eseguita>  (lett. a), precisandosi ancora (lett. b) che, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, e salvo diversa convenzione,  <il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è, nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto>”.

 

Orbene, riguardo tale “foro speciale alternativo” le Sezioni Unite Civili, con la recente ordinanza n. 24279/2014, rammentano, come da giurisprudenza precedente, che, in caso di compravendita internazionale di cose mobili, la giurisdizione su tutte le controversie che scaturiscono dal contratto (quindi, anche quelle riguardanti il pagamento) appartiene allo Stato in cui si trova il luogo di esecuzione della (prestazione di) consegna e che detto luogo “va individuato, qualora dall’esame del complesso delle clausole contrattuali non risulti una sua chiara identificazione ….. nel luogo della consegna materiale (e non soltanto giuridica) dei beni”,  dove, cioè, l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire la effettiva disponibilità materiale dei beni.

 

Proseguono, le Sezioni Unite, precisando che una (eventuale) determinazione nel contratto del "luogo di consegna", (anche usando termini e clausole generalmente riconosciuti dagli usi del commercio internazionale, i cosiddetti "Incoterms"), per prevalere sul criterio (di cui all’art. 5, n. 1, lettera b) del Regolamento CE n. 44/2001) del luogo della effettiva consegna materiale dei beni, deve essere chiara ed esplicita 

 

(Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza 15 luglio 2014 – 14 novembre 2014, n. 24279).

 

 

(26 gennaio 2016)

 

 

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