STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Contratto di Compravendita Internazionale (e individuazione del Giudice competente) |
Le
Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione sono intervenute, con
la recente ordinanza n. 24279/2014, sul tema della Individuazione del Giudice
competente a conoscere una Controversia tra una Società Italiana ed
una Società di Altro Paese dell'Unione Europea. Breve
premessa: come rammentato dalla stessa Cassazione, con propria
precedente ordinanza n. 21191/2009, “È
noto come l’individuazione del giudice competente … con riferimento alle
controversie aventi ad oggetto un rapporto contrattuale vada condotta, nelle
controversie tra soggetti domiciliati negli Stati membri dell’Unione Europea
(ad eccezione della Danimarca), sulla base del Regolamento CE n. 44/01 del
Consiglio, il quale, dopo aver stabilito all’art. 2, punto 1, che <le persone domiciliate nel
territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla
loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro>, in tal modo individuando,
quale foro
generale,
quello del convenuto,
prevede, all’art. 5, punto 1, un foro speciale alternativo, poiché <la persona
domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere
convenuta> anche <davanti al giudice del luogo in cui
l’obbligazione
dedotta in giudizio è
stata o dev’essere eseguita> (lett. a), precisandosi
ancora (lett. b) che, ai fini dell’applicazione di
tale disposizione, e salvo diversa convenzione, <il luogo di esecuzione
dell’obbligazione dedotta in giudizio è, nel caso della compravendita di
beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o
avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, nel caso
della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i
servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al
contratto>”. Orbene,
riguardo tale “foro
speciale alternativo” le Sezioni Unite Civili, con la
recente ordinanza n. 24279/2014, rammentano, come da giurisprudenza
precedente, che, in
caso di compravendita
internazionale di cose mobili, la giurisdizione su tutte le
controversie che scaturiscono dal contratto (quindi, anche quelle riguardanti il
pagamento) appartiene
allo Stato in cui si trova il luogo di esecuzione della
(prestazione di) consegna
e che detto luogo “va individuato, qualora dall’esame
del complesso delle clausole contrattuali non risulti una sua chiara identificazione ….. nel luogo della consegna materiale (e non soltanto giuridica) dei beni”, dove, cioè, l’acquirente ha conseguito o avrebbe
dovuto conseguire la effettiva disponibilità materiale dei
beni. Proseguono,
le Sezioni Unite, precisando che una
(eventuale) determinazione nel contratto del "luogo di consegna", (anche usando termini
e clausole generalmente riconosciuti dagli usi del commercio internazionale, i cosiddetti "Incoterms"), per prevalere sul criterio
(di cui all’art. 5, n. 1, lettera b) del Regolamento CE n. 44/2001) del luogo della effettiva consegna
materiale dei beni, deve essere
chiara ed esplicita
(Corte di
Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza 15 luglio 2014 – 14 novembre
2014, n. 24279). (26 gennaio 2016) |
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