STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Come accertare la Confondibilità di due Marchi simili: i criteri dell'UIBM e della Cassazione |
Riporto
alcuni interessanti estratti della Decisione n. 133/2014 dell'Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi (pronunciata in una procedura di Opposizione alla
registrazione di un marchio) “Ai
fini dell’accertamento
della confondibilità o meno di due marchi, l’esame del Giudice di merito va compiuto non tanto in via
analitica attraverso
una particolareggiata disamina di ogni singolo elemento, quanto piuttosto in via unitaria e
sintetica,
mediante
un apprezzamento che tenga conto di tutte le caratteristiche salienti, compresi gli effetti visivi (o
grafici) e acustici (o fonetici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di
percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato” (Cass. Civ., sentenza n. 1779/1989), e ciò mediante “una valutazione di impressione, che
prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta
in riferimento alla normale
diligenza ed avvedutezza del pubblico di consumatori di quel genere di
prodotti,
dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda
ed il mero ricordo mnemonico dell’altro” (Cass. Civ., sentenza n. 4405/2006). “La sussistenza di un rischio di confusione dipende, dunque, dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione
globale, di
diversi fattori,
che sono interdipendenti. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza
dei prodotti e servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli
elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti e il pubblico di
riferimento.” “I
fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i servizi
includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro
impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarietà” (Corte di Giustizia dell’UE,
sentenza 29.09.1998). “La
valutazione globale del rischio di confusione tra due marchi deve essere
basata sull’impressione
di insieme
da essi prodotta tenendo conto, in particolare dei loro elementi distintivi e dominanti. Ciò si verifica quando una componente
può da sola dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico pertinente
conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio
risultino trascurabili…” Inoltre, “può esistere un rischio di confusione,
nonostante un tenue grado di somiglianza tra i marchi, allorchè la
somiglianza dei prodotti o servizi designati da essi è grande” (Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi, decisione 19 settembre 2014, n. 133
all'opposizione n. 419/2012) (29 gennaio 2016) |
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