STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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E' Concorrenza Sleale copiare il Packaging altrui |
Con la
sentenza n. 8817 del 2015 il Tribunale di Milano, sezione specializzata in
materia di impresa, si è pronunciato su un caso di Concorrenza Sleale
per pedissequa imitazione del “Packaging”
del prodotto altrui (nello specifico, un tubetto di colla). La vertenza
era insorta tra l’azienda produttrice della colla ed un suo distributore,
accusato di importare e commercializzare nei propri locali un prodotto
analogo (cioè una colla) recante un Packaging (inteso non solo come
imballaggio ma anche come confezionamento del prodotto) copiato dalla prima. In effetti,
come rileva il Tribunale nella sentenza, “le confezioni cartonate risultano identiche in tutti i loro
elementi, tranne la denominazione del prodotto (scritta comunque con il
medesimo colore e carattere), qualche leggera modifica alle istruzioni
laterali ed il marchio su uno dei lati corti.” Non solo: “Anche i tubetti ed i box trasparenti
in plastica, sebbene presentino qualche leggera differenza, risultano nel
complesso una pedissequa copiatura … così da determinare un forte richiamo
nella percezione del consumatore, soprattutto al confronto a distanza che
deve essere assunto a base della valutazione di confondibilità”. “D’altra
parte”, precisa il Tribunale, “l’apposizione
di un diverso nome e marchio sulle confezioni non risulta decisivo, derivando dalla identicità dei
packaging un richiamo che porta il consumatore a confonderli o quantomeno a
collegare i due prodotti e ritenere che provengano dal medesimo produttore”. Poi, “… l’offerta contestuale dei due
prodotti nel medesimo esercizio commerciale, la evidentissima differenza di
prezzo … nonché la diversa qualità degli stessi, non fanno che aggravare la
portata della condotta … “ e “Si ritiene che indubbiamente il
comportamento posto in essere abbia inteso agganciarsi al più noto prodotto …
ed abbia voluto appropriarsi dei pregi del medesimo”. “Alla
luce delle risultanze di cui sopra, il Collegio ritiene che sussista
l’illecito di concorrenza
sleale per imitazione servile e per appropriazione dei pregi dell’altrui
prodotto, con discredito dell’impresa concorrente, ai sensi dell’art. 2598, nn. 1 e 2, c.c.” (Tribunale
di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, sezione A, sentenza
16 luglio 2015 – 17 luglio 2015, n. 8817) (11 febbraio 2016) |
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