STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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E' Concorrenza Sleale copiare il Packaging altrui

 

 

Con la sentenza n. 8817 del 2015 il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, si è pronunciato su un caso di Concorrenza Sleale per pedissequa imitazione del “Packaging” del prodotto altrui (nello specifico, un tubetto di colla).

 

La vertenza era insorta tra l’azienda produttrice della colla ed un suo distributore, accusato di importare e commercializzare nei propri locali un prodotto analogo (cioè una colla) recante un Packaging (inteso non solo come imballaggio ma anche come confezionamento del prodotto) copiato dalla prima.

 

In effetti, come rileva il Tribunale nella sentenza, “le confezioni cartonate risultano identiche in tutti i loro elementi, tranne la denominazione del prodotto (scritta comunque con il medesimo colore e carattere), qualche leggera modifica alle istruzioni laterali ed il marchio su uno dei lati corti.”

 

Non solo: “Anche i tubetti ed i box trasparenti in plastica, sebbene presentino qualche leggera differenza, risultano nel complesso una pedissequa copiatura … così da determinare un forte richiamo nella percezione del consumatore, soprattutto al confronto a distanza che deve essere assunto a base della valutazione di confondibilità”.

 

“D’altra parte”, precisa il Tribunale, “l’apposizione di un diverso nome e marchio sulle confezioni non risulta decisivo, derivando dalla identicità dei packaging un richiamo che porta il consumatore a confonderli o quantomeno a collegare i due prodotti e ritenere che provengano dal medesimo produttore”.

 

Poi, “… l’offerta contestuale dei due prodotti nel medesimo esercizio commerciale, la evidentissima differenza di prezzo … nonché la diversa qualità degli stessi, non fanno che aggravare la portata della condotta … “  e  “Si ritiene che indubbiamente il comportamento posto in essere abbia inteso agganciarsi al più noto prodotto … ed abbia voluto appropriarsi dei pregi del medesimo”.

 

“Alla luce delle risultanze di cui sopra, il Collegio ritiene che sussista l’illecito di concorrenza sleale per imitazione servile e per appropriazione dei pregi dell’altrui prodotto, con discredito dell’impresa concorrente, ai sensi dell’art. 2598, nn. 1 e 2, c.c.”

 

(Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, sezione A, sentenza 16 luglio 2015 – 17 luglio 2015, n. 8817)

 

 

(11 febbraio 2016)

 

 

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