STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Offese su Facebook? E' Diffamazione "aggravata dal mezzo" |
Con la recentissima
sentenza 1 marzo 2016, n. 8328 la Corte di Cassazione si è nuovamente
pronunciata su un caso di diffamazione
tramite Facebook. Nello
specifico, l’imputato veniva condannato dal G.U.P. del Tribunale di Palermo
per avere offeso la reputazione dell’allora commissario straordinario della
Croce Rossa Italiana comunicando,
con più persone, mediante la pubblicazione sul suo profilo Facebook, di
alcune frasi, associandole – in taluni casi – all’immagine del predetto> commissario. La Suprema
Corte, nel confermare la sentenza (di condanna) di merito, rammenta che
Il reato di diffamazione
può essere commesso a mezzo di internet … sussistendo, in tal caso,
l’ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice (art. 595, 3° comma, codice penale: “se l’offesa è
recato col mezzo della stampa o o con qualsiasi mezzo di pubblicità …
“) dovendosi presumere
la ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo per
sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai
ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti> In
particolare, anche
la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso la bacheca “facebook”
integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo,
cod, pen., poiché
la diffusione di
un messaggio con
le modalità consentite dall’utilizzo per questo di una bacheca facebook, ha
potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza,
bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza
le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perché l’utilizzo di
facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti
socializzano le rispettive esperienze di vita … > Pertanto,
la
condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza la
pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del
commento tra un gruppo di persone, comunque apprezzabile per composizione
numerica,
di guisa che, se
offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione
codicistica descritta dall’art. 595 c.p.> (Corte di
Cassazione, sezione V penale, sentenza 13 luglio 2015 - 1 marzo 2016, n.
8328) (2 marzo 2016) |
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