STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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Offese su Facebook?

E' Diffamazione "aggravata dal mezzo"

 

 

Con la recentissima sentenza 1 marzo 2016, n. 8328 la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata su un caso di diffamazione tramite Facebook.

 

Nello specifico, l’imputato veniva condannato dal G.U.P. del Tribunale di Palermo per avere offeso la reputazione dell’allora commissario straordinario della Croce Rossa Italiana comunicando, con più persone, mediante la pubblicazione sul suo profilo Facebook, di alcune frasi, associandole – in taluni casi – all’immagine del predetto> commissario.

 

La Suprema Corte, nel confermare la sentenza (di condanna) di merito, rammenta che  Il reato di diffamazione può essere commesso a mezzo di internet …  sussistendo, in tal caso, l’ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice (art. 595, 3° comma, codice penale: “se l’offesa è recato col mezzo della stampa o o con qualsiasi mezzo di pubblicità … “) dovendosi presumere la ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti>

 

In particolare, anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso la bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod, pen., poiché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo per questo di una bacheca facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perché l’utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita … >

 

Pertanto, la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall’art. 595 c.p.>

 

(Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 13 luglio 2015 - 1 marzo 2016, n. 8328)

 

 

(2 marzo 2016)

 

 

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