STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Marchio “forte": non c’è contraffazione se logo altrui è
simile ma distinguibile |
La Suprema
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3118/15, si è espressa nuovamente sul
tema della contraffazione del marchio. Breve
(anche se sommaria) premessa: i “marchi forti” sono quelli che hanno spiccata
originalità e notevole capacità distintiva e non hanno attinenza con il
prodotto a cui si riferiscono; i “marchi deboli”, invece, sono quelli
che presentano una minore originalità e sono costituiti da una denominazione
di uso comune del prodotto, lievemente modificata. Nel caso in
oggetto, il giudice di merito aveva qualificato il logo della parte che aveva
agito in giudizio (consistente
nella lettera “V” inserita in una figura geometrica, per prodotti nel
settore dell’abbigliamento ed accessori, firmati da un celebre stilista) - chiedendo la nullità della
registrazione del marchio di controparte (consistente
in una lettera “V” stilizzata inserita in un ovale costituito da una lettera
“G”
e utilizzato per contraddistinguere prodotti analoghi) - come marchio forte perché frutto di
fantasia e in quanto tale dotato di maggiore incisività della tutela
rispecchio ai marchi deboli. Tuttavia,
il giudice, in seguito ad una valutazione globale delle caratteristiche
grafiche e di forma dei due marchi, in ragione delle differenze che li
rendevano distinguibili avendo
riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi e alla normale
capacità percettiva di un consumatore medio del genere di prodotti di cui si
tratta che, quando – come nella specie – di lusso, è una clientela
verosimilmente selezionata e avveduta> ne aveva escluso la confondibilità
(rigettando, quindi, la richiesta di nullità della registrazione del marchio
di controparte). La Suprema
Corte, confermando la sentenza del giudice di merito, rammenta che … per i marchi forti la contraffazione imputabile al
marchio successivo e similare non
viene meno
non solo quando le varianti o modificazioni siano lievi, ma neppure quando
siano consistenti e rilevanti, sempreché vi sia appropriazione dell’identità
sostanziale ovvero del nucleo ideologico espressivo che caratterizza
l’attitudine individualizzante di quello anteriore (v. Cass. n.
1906/2010, n. 14787/2007, n. 18920/2004).> Pertanto quando, per effetto delle varianti o
modificazioni,
il
nucleo ideologico espressivo che è proprio del marchio anteriore resti impregiudicato e cioè non confondibile con il secondo, la tutela del primo si arresta, non essendo consentito ad un’impresa
titolare di un marchio (anche se forte) di vietare ad un’altra l’uso di un
marchio similare ma non confondibile, quando resti immutata la capacità
distintiva dei suoi prodotti rispetto a quelli dell’altra impresa.> (Corte di
Cassazione, sezione I civile, sentenza 17 dicembre 2014 - 17 febbraio 2015,
n. 3118) (12 marzo 2016) |
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