STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Elenco Clienti: è un’informazione riservata che fa parte del Know-How aziendale. E se l'ex CEO ... |
Può l’Amministratore di un’azienda, dopo
essere uscito dalla stessa ed aver costituito una società concorrente diventandone Amministratore, contattare i clienti della prima invitandoli a rivolgersi, per il futuro,
alla nuova azienda? Il
Tribunale di Modena, pronunciandosi con la sentenza n. 270/12 su un
siffatto caso, precisa che: “…
il presupposto della configurabilità di un atto di concorrenza sleale è la
sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due imprenditori e la
conseguente idoneità della condotta di uno dei concorrenti ad arrecare
pregiudizio all’altro”; “…
l’identificazione
dei clienti di una impresa non è una informazione generalmente
nota o facilmente accessibile agli operatori del settore, ma solo nota agli
organi sociali o ai dipendenti o soci o agenti della stessa ed è, quindi, una
notizia riservata, non destinata ad essere divulgata al di fuori dell’azienda (Cass. Civ. 30/5/2007 n. 12681)”; “…
l’imprenditore che giunga sul mercato sottraendo direttamente la clientela
all’impresa concorrente, prima del tempo che gli sarebbe stato necessario se
fosse ricorso, come sarebbe stato costretto, a proprie ricerche, a propri
studi, ad un proprio autonomo sforzo, compie un atto di concorrenza sleale ex
art. 2598 n. 3 c.c. (Cass. Civ.
20/3/1991 n. 3011 e … 13/3/1989 n. 1263 …”); “….
I vantaggi, in termini di avviamento e
clientela, che derivano all’impresa dalla
attività promozionale svolta dall’agente (o dall’amministratore o dai soci o
dai dipendenti dell’impresa), restano
acquisiti all’impresa medesima, anche dopo l’estinzione del rapporto che legava l’agente o l’amministratore
o il socio o il dipendente all’impresa, come bene appartenente all’azienda, tutelabile contro eventuali atti di
concorrenza sleale, pure se provenienti dagli anzidetti soggetti dopo
l’estinzione del rapporto, con la conseguenza che lo
sviamento di clientela posto in essere da questi ultimi, facendo uso delle
conoscenze riservate acquisite nel precedente rapporto o, comunque, con modalità tali da non potersi
giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, costituisce concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. (Cass. Civ. 18/8/2004 n.
16156)”; Non solo.
Qualora tale soggetto (ex agente o ex
amministratore o ex socio o ex dipendente) agisca (come terzo interposto) per
conto (o in collegamento) di un concorrente del danneggiato "… va ritenuto responsabile, in
solido, con l’imprenditore che si sia giovato della sua condotta (Cass. Civ. 9/8/2007 n. 17549;
8/9/2003 n. 13071; 11/4/2001 n. 5375)”. Pertanto,
conclude il Tribunale, detto ex amministratore e la società da lui
fondata sono responsabili
di concorrenza sleale, per sviamento di clientela, e
vanno condannati, in solido, al risarcimento dei danni. (Tribunale di
Modena, prima sezione civile, sentenza 30 gennaio 2012 – 6 febbraio 2012, n.
270) (14 marzo 2016) |
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