STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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Elenco Clienti: è un’informazione riservata che fa parte

del Know-How aziendale. E se l'ex CEO ...

 

 

Può l’Amministratore di un’azienda, dopo essere uscito dalla stessa ed aver costituito una società concorrente diventandone Amministratore, contattare i clienti della prima invitandoli a rivolgersi, per il futuro, alla nuova azienda?

 

Il Tribunale di Modena, pronunciandosi con la sentenza n. 270/12 su un siffatto caso, precisa che:

 

“… il presupposto della configurabilità di un atto di concorrenza sleale è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due imprenditori e la conseguente idoneità della condotta di uno dei concorrenti ad arrecare pregiudizio all’altro”;

 

“… l’identificazione dei clienti di una impresa non è una informazione generalmente nota o facilmente accessibile agli operatori del settore, ma solo nota agli organi sociali o ai dipendenti o soci o agenti della stessa ed è, quindi, una notizia riservata, non destinata ad essere divulgata al di fuori dell’azienda (Cass. Civ. 30/5/2007 n. 12681)”;

 

“… l’imprenditore che giunga sul mercato sottraendo direttamente la clientela all’impresa concorrente, prima del tempo che gli sarebbe stato necessario se fosse ricorso, come sarebbe stato costretto, a proprie ricerche, a propri studi, ad un proprio autonomo sforzo, compie un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Cass. Civ. 20/3/1991 n. 3011 e … 13/3/1989 n. 1263 …”);

 

“…. I vantaggi, in termini di avviamento e clientela, che derivano all’impresa dalla attività promozionale svolta dall’agente (o dall’amministratore o dai soci o dai dipendenti dell’impresa), restano acquisiti all’impresa medesima, anche dopo l’estinzione del rapporto che legava l’agente o l’amministratore o il socio o il dipendente all’impresa, come bene appartenente all’azienda, tutelabile contro eventuali atti di concorrenza sleale, pure se provenienti dagli anzidetti soggetti dopo l’estinzione del rapporto, con la conseguenza che lo sviamento di clientela posto in essere da questi ultimi, facendo uso delle conoscenze riservate acquisite nel precedente rapporto o, comunque, con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, costituisce concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. (Cass. Civ. 18/8/2004 n. 16156)”;

 

Non solo. Qualora tale soggetto (ex agente o ex amministratore o ex socio o ex dipendente) agisca (come terzo interposto) per conto (o in collegamento) di un concorrente del danneggiato "… va ritenuto responsabile, in solido, con l’imprenditore che si sia giovato della sua condotta (Cass. Civ. 9/8/2007 n. 17549; 8/9/2003 n. 13071; 11/4/2001 n. 5375)”.

 

Pertanto, conclude il Tribunale, detto ex amministratore e la società da lui fondata sono responsabili di concorrenza sleale, per sviamento di clientela, e vanno condannati, in solido, al risarcimento dei danni.

 

(Tribunale di Modena, prima sezione civile, sentenza 30 gennaio 2012 – 6 febbraio 2012, n. 270)

 

 

(14 marzo 2016)

 

 

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