STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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Sottrazione di Clientela da parte dell'ex Collaboratore

 

 

Alcuni stralci della sentenza n. 12681/07 della Corte di Cassazione, secondo la quale non costituisce attività di concorrenza sleale il tentativo, episodico e non sistematico, di acquisire alcuni clienti dell’azienda in cui si prestava attività di collaborazione.

 

“… riguardo allo sviamento di clientela che venga posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, acquisite nel corso di pregressa attività lavorativa svolta alle sue dipendenze, la configurabilità di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 c.c., n. 3 deve essere riconosciuta ove quelle notizie, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti, siano per loro natura riservate, in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell’azienda".

 

Occorre, cioè, che la lista dei clienti “avesse natura riservata e non fosse comunque nota all’esterno dell’azienda e sulla piazza commerciale nella quale l’impresa operava”.

 

Inoltre un collaboratore dell’azienda in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, inquadrabile nella categoria del contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c., non è soggetto, “in mancanza di una espressa previsione contrattuale, all’obbligo di fedeltà stabilito dall’art. 2105 c.c. per il lavoratore subordinato, in particolare per quanto riguarda il divieto di far uso di notizie attinenti all’organizzazione dell’impresa”.

 

“… ai fini dell’affermazione della responsabilità per concorrenza sleale, ai sensi dell’ari. 2598 c.c., è sufficiente l’idoneità dell’atto denunciato a produrre effetti di mercato dannosi per il concorrente, … non è richiesta la dimostrazione dell’effettiva produzione del danno (Cass. 15 febbraio 2005, n. 3039; 15 febbraio 1999, n. 1259)” ma, tuttavia,   “… l’illiceità della condotta concorrenziale non deve essere ricercata episodicamente, ma va desunta … dalla" complessiva "manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato.”

 

Di conseguenza, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica dei clienti del precedente datore di lavorodeve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e di promozione sul mercato della propria nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva esplicato attività”.

 

(Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 12 febbraio - 30 maggio 2007, n. 12681)

 

 

(18 marzo 2016)

 

 

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