STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Sottrazione di Clientela da parte dell'ex Collaboratore |
Alcuni
stralci della sentenza n. 12681/07 della Corte di Cassazione, secondo la
quale non costituisce
attività di
concorrenza sleale il tentativo,
episodico e non
sistematico, di
acquisire alcuni clienti dell’azienda in cui si prestava attività di
collaborazione. “…
riguardo allo sviamento di clientela che venga posto in essere utilizzando
notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, acquisite nel corso
di pregressa attività lavorativa svolta alle sue dipendenze, la
configurabilità di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 c.c., n. 3
deve essere riconosciuta ove quelle notizie, ancorché normalmente accessibili
ai dipendenti, siano per loro natura riservate, in quanto non destinate ad
essere divulgate al di fuori dell’azienda". Occorre, cioè, che la lista dei clienti “avesse natura riservata e non fosse
comunque nota all’esterno dell’azienda e sulla piazza commerciale nella quale
l’impresa operava”. Inoltre un collaboratore dell’azienda in forza
di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa,
inquadrabile nella categoria del contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c.,
non è soggetto, “in mancanza di una espressa
previsione contrattuale,
all’obbligo
di fedeltà
stabilito dall’art. 2105 c.c. per il lavoratore subordinato, in particolare per quanto riguarda il divieto di
far uso di notizie attinenti all’organizzazione dell’impresa”. “…
ai fini dell’affermazione della responsabilità per concorrenza sleale, ai sensi
dell’ari. 2598 c.c., è sufficiente
l’idoneità dell’atto denunciato a produrre effetti di mercato dannosi per il
concorrente,
… non è richiesta la dimostrazione dell’effettiva produzione del danno (Cass.
15 febbraio 2005, n. 3039; 15 febbraio 1999, n. 1259)” ma, tuttavia, “… l’illiceità della condotta
concorrenziale
non deve essere ricercata episodicamente, ma va desunta … dalla" complessiva "manovra posta in essere per
danneggiare il
concorrente, o
per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato.” “Di conseguenza, mentre è contraria alle norme di
correttezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica dei clienti del
precedente datore di lavoro … deve
ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e di
promozione sul mercato della propria nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche
alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva
esplicato attività”. (Corte di
Cassazione, sezione prima civile, sentenza 12 febbraio - 30 maggio 2007, n.
12681) (18 marzo 2016) |
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