STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Sul Recesso dai contratti di Telefonia e di connessione ad
Internet: quale preavviso? |
In forza
dell’art. 1, comma 3, della legge n. 40 del 2007 (di conversione del c.d. Decreto
Bersani) “i
contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti
televisive e di comunicazione elettronica … devono prevedere la facoltà per il contraente di
recedere dal contratto
o di trasferire le utenze presso altro operatore … senza spese non giustificate da
costi dell’operatore
e non
possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difforme sono nulle
…”. In
sostanza, la legge prevede che l’utente
può recedere in ogni tempo (salvo l’eventuale preavviso, se
previsto nel contratto e comunque non superiore ai 30 giorni) e tale
disposizione si applica a tutti i contratti, sia per le utenze private (dove
il cliente possiede la qualità di “consumatore”) sia per le utenze
“business”. I soli
costi che l’operatore può richiedere, nel
caso di recesso anticipato, sono quelli strettamente connessi
alle attività necessarie alla lavorazione del recesso. Pertanto non si possono addebitare penali. Tuttavia, molti
non sanno che tali
disposizioni non si ritengono applicabili per le offerte c.d. “promozionali”:
quelle, cioè, che
prevedono condizioni di favore o particolari benefici
rispetto alle tariffe e condizioni standard. In
questi casi l’offerta può essere condizionata ad una durata minima
contrattuale
(generalmente di 24 o 36 mesi) e, nel
caso di recesso anticipato (pur sempre garantito dalla legge), all’utente può
essere richiesto il rimborso dello sconto o del beneficio di cui ha
usufruito. Questa
possibilità, nel caso di “offerte promozionali”, di condizionare lo sconto o
il beneficio ad una durata minima contrattuale non è sancita da una norma di
legge ma è frutto della interpretazione giurisprudenziale, del predetto art.
1, comma 3, della legge 40/2007, effettuata dal Consiglio di Stato con la
sentenza n. 1442 del 2010. (29 marzo 2016) |
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