STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Sul Software "copiato" dall'ex-dipendente che si è messo in proprio |
Risponde di
“contraffazione” e di “concorrenza
sleale” l’ex dipendente che, mettendosi
in proprio, “copia” (anche se apportandovi lievi
variazioni e migliorie) e "commercializza" un software
alla cui realizzazione lui stesso aveva partecipato quando lavorava
nell’azienda titolare
del programma (si ricorda, infatti, che l'art.
12-bis, legge 633/41 - c.d. "legge sul Diritto d'Autore"
- così recita: "Salvo
patto contrario, il datore di lavoro è titolare del
diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal
lavoratore dipendente
nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso
datore di lavoro"). La Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 13524 del 2014, rammenta di avere
già testualmente affermato (Cass.,
581/2007) che “La protezione del diritto d’autore
riguardante programmi per elaboratori (il cd. Software, che rappresenta la
sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quello riguardante
qualsiasi altra opera, postula
il requisito dell’originalità. Si
pone dunque anche per essi la necessità di stabilire se l’opera (ossia il
programma) sia o meno frutto di un’elaborazione creativa originale rispetto
ad opere precedenti” e
che “la creatività e l’originalità
sussistono
anche qualora
l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale
di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in
modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti”. Prosegue la
Suprema Corte ribadendo che “Un programma di software, consistente nell’insieme di
istruzioni impartite all’elaboratore perché esegua le operazioni che
permettono di conseguire determinati risultati, quand’anche si limiti alla
organizzazione e gestioni di qualsiasi attività di carattere tecnico,
amministrativo o contabile, comporta il conseguimento delle relative utilità per il suo acquirente ed utilizzatore che possono essere valutate come
originali, in quanto mai prima ottenute da altri. Esso, quindi, consta di un ambito essenziale di funzioni che trovano tutela, finanche penale, quando del prodotto originale sia replicata una parte funzionalmente autonoma e costituente, comunque, “il nucleo centrale dell’opera protetta” (Cass., 8011/2012) Pertanto eventuali modifiche (o migliorie)
apportate al software,
al punto da renderlo parzialmente diverso dall’originale, non escludono la condanna per
contraffazione se comunque i programmi sono
interscambiabili proprio in riferimento al “cuore” o struttura di base del sistema. (Corte di
Cassazione, sezione I civile, sentenza 13 maggio 2014 – 13 giugno 2014,
n. 13524) (1 aprile 2016) |
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