STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

Home Page | Lo Studio

Diritto Industriale  |  Diritto dell’Informatica  |  varie

 

 

 

Sul Software "copiato" dall'ex-dipendente

che si è messo in proprio

 

 

Risponde di contraffazionee di “concorrenza slealel’ex dipendente che, mettendosi in proprio, copia (anche se apportandovi lievi variazioni e migliorie) e "commercializza" un  software alla cui realizzazione lui stesso aveva partecipato quando lavorava nell’azienda titolare del programma  (si ricorda, infatti, che l'art. 12-bis, legge 633/41 - c.d. "legge sul Diritto d'Autore" - così recita: "Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro").

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13524 del 2014, rammenta di avere già testualmente affermato (Cass., 581/2007) che  La protezione del diritto d’autore riguardante programmi per elaboratori (il cd. Software, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quello riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell’originalità

 

Si pone dunque anche per essi la necessità di stabilire se l’opera (ossia il programma) sia o meno frutto di un’elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti”  e che  “la creatività e l’originalità sussistono anche qualora l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti”.

 

Prosegue la Suprema Corte ribadendo che Un programma di software, consistente nell’insieme di istruzioni impartite all’elaboratore perché esegua le operazioni che permettono di conseguire determinati risultati, quand’anche si limiti alla organizzazione e gestioni di qualsiasi attività di carattere tecnico, amministrativo o contabile, comporta il conseguimento delle relative utilità per il suo acquirente ed utilizzatore che possono essere valutate come originali, in quanto mai prima ottenute da altri

 

Esso, quindi, consta di un ambito essenziale di funzioni che trovano tutela, finanche penale, quando del prodotto originale sia replicata una parte funzionalmente autonoma e costituente, comunque, “il nucleo centrale dell’opera protetta” (Cass., 8011/2012)

 

Pertanto eventuali modifiche (o migliorie) apportate al software, al punto da renderlo parzialmente diverso dall’originale, non escludono la condanna per contraffazione se comunque i programmi sono interscambiabili proprio in riferimento al “cuore” o struttura di base del sistema.

 

(Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 13 maggio 2014 – 13 giugno 2014, n. 13524)

 

 

(1 aprile 2016)

 

 

Torna all'inizio

 

 

 

 

Home Page | Lo Studio

Diritto Industriale  |  Diritto dell’Informatica  |  varie