STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Come "usucapire"....
l'azienda altrui! |
L’usucapione è un modo di acquisto (a
titolo originario) della
proprietà (o di altro diritto “reale”) di un bene (mobile o
immobile) mediante il
suo possesso continuativo per un periodo di tempo determinato
dalla legge. Con la
sentenza n. 5087/14 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno
affrontato un tema molto dibattuto e di particolare interesse giuridico: se sia possibile acquistare “per
usucapione” la proprietà dell’azienda (altrui). Il caso
specifico riguardava la contestata avvenuta usucapione (riconosciuta dal
giudice di merito di primo grado e confermata dal giudice d’appello), da
parte del proprietario della metà di una farmacia al cui interno aveva
esercitato l’attività di farmacista per oltre venti anni comportandosi come
unico proprietario, dell’altra metà della farmacia. Ebbene,
rileva la Suprema Corte, “La
possibilità di acquistare l'azienda per usucapione è questione strettamente
connessa a quella, più generale, della natura dell'azienda”. “L'art.
2555 c.c., definisce l'azienda
come il complesso dei beni organizzato per l'esercizio dell'impresa”. “Che
l'azienda possa essere oggetto di proprietà o di usufrutto è … espressamente
sancito dall'art. 2556 c.c., comma 1, e art. 2561 c.c.”. “Il
possesso dell'azienda … è specificamente ed espressamente considerato
nell'art. 670 c.p.c., che ammette il sequestro delle
aziende … quando ne sia controversa (la proprietà o) il possesso.” Pertanto:
“E' … pienamente
giustificata l'affermazione che colui il quale esercita sull'azienda
un'attività corrispondente a quella di un proprietario o di un usufruttuario la possiede, e, nel concorso degli altri requisiti di
legge, la
usucapisce”.
“Il possesso è qui riferibile esclusivamente al 'complesso dei beni' unitariamente
considerato,
e non già ai singoli beni …”. “Il
principio di diritto ….. è pertanto che, ai fini della disciplina del
possesso e dell'usucapione, l'azienda,
quale complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, deve
essere considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile
di essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi
indicati dalla legge, usucapito. (Corte di
Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 28 gennaio 2014 - 5 marzo
2014, n. 5087) (15 aprile 2016) |
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