STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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Assumere i dipendenti dell'impresa concorrente

è un atto di Concorrenza Sleale?

 

 

Quando, assumere i dipendenti dell'impresa concorrente, può integrare un atto di Concorrenza Sleale?

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20228 del 4.09.2013, ribadisce, come da propria consolidata giurisprudenza, che la concorrenza sleale per mancanza di conformità ai principi della correttezza “non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori (cosiddetto storno di dipendenti) da un’impresa ad un’altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente, attività in quanto tali legittime essendo espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica" .

 

L’assunzione di dipendenti dell’azienda concorrente non basta, quindi, per la commissione dell’illecito concorrenziale. Occorre qualcosa di più.

 

Prosegue la Suprema Corte:  “Lo storno dei dipendenti deve ritenersi vietato come atto di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 c.c., n. 3, allorchè sia attuato non solo con la consapevolezza nell’agente dell’idoneità dell’atto a danneggiare l’altrui impresa, ma altresì con la precisa intenzione di conseguire tale risultato (animus nocendi), la quale va ritenuta sussistente ogni volta che, in base agli accertamenti compiuti dal giudice del merito ed insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, lo storno dei dipendenti sia posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di danneggiare l’organizzazione e la struttura produttiva dell’imprenditore concorrente.”

 

“Ciò si verifica quando lo storno viene realizzato con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l’esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell’investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione”.

 

Nel caso in esame, prosegue la sentenza, la concorrenza sleale è stata individuata, dal giudice di merito ed alla luce della giurisprudenza della Corte, nell’atto illecito “che venga attuato con lo specifico scopo di danneggiare l’altrui azienda - animus nocendi - (Cass. Civ., 22.07.2004, n.13658) avuto riguardo a determinati elementi quali: a) la quantità del soggetti stornati;  b) la portata dell’organizzazione complessiva dell’impresa concorrente;  c) la posizione che i dipendenti stornati rivestivano all’interno dell’azienda concorrente;  d) la scarsa fungibilità dei dipendenti;  e) la rapidità dello storno;  f) il parallelismo con l’iniziativa economica del concorrente stornante”. 

 

(Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza 12 giugno 2013 - 4 settembre 2013, n. 20228)

 

 

 (9 maggio 2016)

 

 

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