STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Assumere i dipendenti dell'impresa concorrente è un atto di Concorrenza Sleale? |
Quando,
assumere i dipendenti dell'impresa concorrente, può integrare un atto di
Concorrenza Sleale? La Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 20228 del 4.09.2013, ribadisce, come da propria
consolidata giurisprudenza, che la
concorrenza sleale per
mancanza di conformità ai principi della correttezza “non
può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori (cosiddetto storno di
dipendenti)
da
un’impresa ad un’altra concorrente, né dalla contrattazione che un
imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente, attività in
quanto tali legittime essendo espressione dei principi della libera circolazione
del lavoro e della libertà di iniziativa economica" . L’assunzione
di dipendenti dell’azienda concorrente non basta, quindi, per la commissione
dell’illecito concorrenziale. Occorre
qualcosa di più. Prosegue la
Suprema Corte:
“Lo
storno dei dipendenti deve ritenersi vietato come atto di concorrenza
sleale,
ai sensi dell’art. 2598 c.c., n. 3, allorchè sia attuato non solo con la
consapevolezza nell’agente dell’idoneità dell’atto a danneggiare l’altrui
impresa, ma altresì con la precisa intenzione di conseguire tale risultato (animus nocendi),
la quale va ritenuta sussistente ogni volta che, in base agli accertamenti compiuti
dal giudice del merito ed insindacabili in sede di legittimità se
adeguatamente motivati, lo storno dei dipendenti sia posto
in essere con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei
principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore
l’intento di danneggiare l’organizzazione e la struttura produttiva
dell’imprenditore concorrente.” “Ciò
si verifica quando lo storno viene realizzato con un atto direttamente ed immediatamente
rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l’esclusività di quelle
nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili,
così da saltare il costo dell’investimento in ricerca ed in esperienza, da
privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da
alterare significativamente la correttezza della competizione”. Nel caso in
esame, prosegue la sentenza, la concorrenza sleale è stata individuata, dal
giudice di merito ed alla luce della giurisprudenza della Corte,
nell’atto illecito “che
venga attuato
con lo specifico scopo di danneggiare l’altrui azienda - animus nocendi - (Cass. Civ., 22.07.2004, n.13658) avuto riguardo a determinati
elementi quali: a) la quantità del soggetti stornati; b) la
portata dell’organizzazione complessiva dell’impresa concorrente; c) la
posizione che i dipendenti stornati rivestivano all’interno dell’azienda
concorrente;
d) la scarsa fungibilità dei dipendenti; e) la
rapidità dello storno; f) il parallelismo con l’iniziativa
economica del concorrente stornante”. (Corte di
Cassazione, prima sezione civile, sentenza 12 giugno 2013 - 4 settembre
2013, n. 20228) (9 maggio 2016) |
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