STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Tutela del Software, requisito della Originalità e Plagio |
“La
protezione del diritto d’autore riguardante programmi per elaboratori (il c.d. software, che rappresenta la
sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quello riguardante
qualsiasi altra opera, postula
il requisito dell’originalità.” La tutela del software, presuppone,
quindi, che sia frutto
di un autonomo sforzo elaborativo e non costituisca la
copiatura od imitazione di un altro programma già realizzato. "Si
pone dunque .... la necessità di stabilire se l'opera (ossia il
programma) sia o meno frutto di un'elaborazione creativa originale
rispetto ad opere precedenti ……" "…
la creatività e l'originalità sussistono anche qualora l'opera sia
composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale
di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché
formulate ed organizzate in modo personale autonomo rispetto alle
precedenti" "…
se da un lato è vero che "tutti i prodotti software che risolvono la
stessa esigenza applicativa .… presentano una architettura di
base che è comune alla maggior parte dei sistemi di controllo dei
processi industriali", dall'altro lato è … vero che ciò "non
impedisce di individuare la specificità di un singolo prodotto, in quanto
l'innovazione risiede nella capacità di adattare l'architettura applicativa
al caso ed all'ambiente tecnologico specifico" (Cass.
Civile, 581/2007) “Un
programma di software, consistente nell’insieme di istruzioni impartite
all’elaboratore perché esegua le operazioni che permettono di conseguire
determinati risultati ... comporta il conseguimento delle
relative utilità ... che possono essere valutate come originali,
in quanto mai prima ottenute da altri. Esso, quindi, consta di un
ambito essenziale di funzioni che trovano tutela ... quando
del prodotto originale sia replicata una parte funzionalmente autonoma e costituente,
comunque, “il nucleo centrale dell’opera protetta” (Cass.
Pen., 8011/2012) Pertanto eventuali modifiche
(o migliorie)
apportate al software, al punto da renderlo parzialmente
diverso dall’originale, non
escludono la condanna per contraffazione se comunque i programmi sono
interscambiabili proprio in riferimento al “cuore” o struttura di base
del sistema. (Corte di
Cassazione, prima sezione civile, sentenza 13 maggio 2014 – 13 giugno 2014,
n. 13524) (11 maggio 2016) |
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