STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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Tutela del Software, requisito della Originalità e Plagio

 

 

“La protezione del diritto d’autore riguardante programmi per elaboratori (il c.d. software, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quello riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell’originalità.”

 

La tutela del software, presuppone, quindi, che sia frutto di un autonomo sforzo elaborativo e non costituisca la copiatura od imitazione di un altro programma già realizzato.

 

"Si pone dunque  .... la necessità di stabilire se l'opera (ossia il programma) sia o meno frutto di un'elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti ……"

 

"… la creatività e l'originalità sussistono anche qualora l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale autonomo rispetto alle precedenti"

 

"… se da un lato è vero che "tutti i prodotti software che risolvono la stessa esigenza applicativa  .…  presentano una architettura di base che è comune alla maggior parte dei sistemi di controllo dei processi industriali", dall'altro lato è … vero che ciò "non impedisce di individuare la specificità di un singolo prodotto, in quanto l'innovazione risiede nella capacità di adattare l'architettura applicativa al caso ed all'ambiente tecnologico specifico" (Cass. Civile, 581/2007) 

 

Un programma di software, consistente nell’insieme di istruzioni impartite all’elaboratore perché esegua le operazioni che permettono di conseguire determinati risultati  ...  comporta il conseguimento delle relative utilità  ... che possono essere valutate come originali, in quanto mai prima ottenute da altri.   Esso, quindi, consta di un ambito essenziale di funzioni che trovano tutela ... quando del prodotto originale sia replicata una parte funzionalmente autonoma e costituente, comunque, “il nucleo centrale dell’opera protetta” (Cass. Pen., 8011/2012)

 

Pertanto eventuali modifiche (o migliorie) apportate al software, al punto da renderlo parzialmente diverso dall’originale, non escludono la condanna per contraffazione se comunque i programmi sono interscambiabili proprio in riferimento al “cuore” o struttura di base del sistema.

 

(Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza 13 maggio 2014 – 13 giugno 2014, n. 13524)

 

 

(11 maggio 2016)

 

 

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