STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Cartelle Esattoriali Equitalia, a rischio di Nullità la notifica via PEC |
Prima
la CTP di Lecce, adesso la CTP di Napoli. Anche
se la notifica delle cartelle esattoriali
tramite PEC, avviata fin dal 2010, diventerà obbligatoria, nei
confronti di professionisti, imprenditori, ditte individuali e società, a
partire dal prossimo 1° giugno (in forza del D. Lgs.
n. 159/2015), alcuni provvedimenti dei giudici tributari fanno non poco
rumore. Lo
scorso febbraio fece discutere la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Lecce n. 611 del 25.02.2016 secondo la quale sono “nulle” le
cartelle di pagamento di Equitalia notificate
tramite PEC. Anzi, più esattamente, fu dichiarato “nullo
il ruolo portato dalla cartella di pagamento” (che era stata
notificata al ricorrente via PEC). Secondo
la commissione tributaria salentina con “il sistema pec in
realtà non viene inoltrato il documento informatico, ma la copia
(informatica) del documento cartaceo…”. “… il destinatario riceve solo la copia (informatica)
dell’atto e tale copia senza una attestazione di conformità apposta da
soggetti all’uopo abilitati a norma del c.c. non può assumere alcuna valenza
giuridica perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia
identico in tutto il suo contenuto al documento originale”. Non
solo! “Il sistema pec non garantisce
che il documento sia stato consegnato al destinatario. Infatti il gestore del
sistema garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di
posta elettronica del destinatario e ciò prescinde da ogni possibile verifica
della effettiva apertura e lettura del messaggio.” “Rispetto al sistema
“raccomandata”, la pec lascia incerto l’esito della
sua ricezione oltre che la data di effettiva avvenuta conoscenza del
messaggio, alterando il dies a quo per eventuali
contestazioni successive.” A
distanza di pochi mesi, anche la Commissione Tributaria di Napoli, con la
recentissima ordinanza sospensiva n. 1817 del 12.05.2016, pare sposare le
argomentazioni formulate dalla CTP di Lecce. Infatti,
la Commissione Tributaria partenopea, sollevando “ragionevoli
perplessità circa la validità della notificazione”, pur rinviando la
decisione nel merito all’udienza del 29.09.2016, ha deciso di “sospendere”
l’efficacia della cartella impugnata. Anche
per la CTP di Napoli le perplessità riguardano la (mancata?) piena prova
della effettiva consegna, tramite PEC, dell’atto al destinatario (a
differenza della tradizionale notifica cartacea dove a dare la prova della
consegna è l’attestazione del pubblico ufficiale che vi provvede) e la (mancata?)
piena prova che la copia notificata del documento sia identica all’originale
(che rimane al mittente, cioè Equitalia). (19 maggio
2016) |
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