STUDIO LEGALE Avv.
STEFANO COMELLINI BOLOGNA |
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Contratto di Compravendita Internazionale e individuazione del Giudice competente |
Con la
sentenza n. 15534/12 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un
dipendente dell'INPDAP (Istituto
Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) che, al di fuori dell'orario di lavoro e
dell'ambito lavorativo, aveva creato un software finalizzato
alla gestione delle operazioni dell'Istituto. Se,
inizialmente, il dipendente aveva fatto utilizzare,
"gratuitamente", all'Istituto tale software, in seguito
chiedeva la condanna dell'Istituto al pagamento di un compenso o indennizzo
oppure alla restituzione del risultato utile, ex art. 2041, codice civile
(cosiddetto "indebito arricchimento") conseguito dall'Istituto
medesimo. La
Cassazione, nel confermare la sentenza del giudice di merito (che
aveva respinto le richieste del dipendente), precisa che non spetta alcun compenso al
Dipendente che fa usare liberamente alla propria Azienda il Software da lui
creato al di fuori dell’orario di lavoro. La
normativa speciale prevista dalla Legge sul Diritto d’Autore (art. 12-bis
della Legge 633/41) stabilisce che “Salvo patto contrario, il
datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica
del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore
dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo
stesso datore di lavoro”. Quindi, è
necessario, perché i
diritti di utilizzazione economica del software appartengano al datore di lavoro,
il verificarsi di due
condizioni alternative: che la creazione del programma avvenga nell’ambito
delle mansioni attribuite al dipendente oppure che ciò accada per
disposizione del datore di lavoro. Pertanto, se il dipendente crea un
software al di fuori dell’ambito lavorativo, esclusivamente a lui
(e non al datore di lavoro) spettano
i diritti economici sul programma.
Tuttavia, se il
dipendente lo fa poi usare liberamente (cioè senza stipulare un contratto di
licenza d’uso) alla
propria azienda non può, in seguito, pretendere alcun compenso o indennizzo. (Corte di
Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 luglio 2012 - 17 settembre 2012, n.
15534) (26 gennaio 2016) |
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